Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto.
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 37/08, lo Sportello Unico inoltra una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
L’Ufficio preposto controlla che:
> la dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale;
> sia completa di tutti i dati obbligatori;
> vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) in essa indicato e quanto risulta dall’iscrizione nel Registro Imprese;
> vi sia l’eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, in persona diversa dal dichiarante;
> la dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi;
> l’impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, per l’applicazione dell’eventuale sanzione.
Terminato il controllo, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente, in una banca dati ottica e informatica.
La ricerca delle dichiarazioni è possibile:
> per denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
> per dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori)
> per committente
> per indirizzo dell’immobile presso cui sono stati fatti i lavori.
La banca dati è consultabile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ed è pertanto soggetta alla normativa sul diritto di accesso