Locali camerali
ad uso del pubblico
Sottoscrizione pratiche al Registro Imprese: obbligo di firma digitale dal 15 giugno
Sei in: Home Page » Anagrafe - Registri - Ruoli » Registro Imprese - R.E.A. e Albo Artigiani » Altre informazioni e aggiornamenti » Sottoscrizione pratiche al Registro Imprese: obbligo di firma digitale dal 15 giugno
Si ricorda che dal 15 giugno 2020 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).
Il giorno 14 precedente, infatti, scadrà la proroga concessa in relazione al lockdown conseguente alla pandemia da covid 19, che aveva per l'appunto permesso di prorogare il termine della trasmissione telematica con firma digitale obbligatoria precedentemente fissato al 2 marzo 2020.
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.
Non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato, chi ancora non fosse in possesso del dispositivo di firma digitale potrà richiederlo all'Ufficio fissando un appuntamento on line
Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.
Continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, le pratiche che l'intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall'art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies ).
A decorrere da tale data l'utilizzo di altre modalità di presentazione, vale a dire la cd. procura speciale, comporterà il respingimento dell’istanza.
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.
Non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato, chi ancora non fosse in possesso del dispositivo di firma digitale potrà richiederlo all'Ufficio fissando un appuntamento on line
Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.
Continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, le pratiche che l'intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall'art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies ).
A decorrere da tale data l'utilizzo di altre modalità di presentazione, vale a dire la cd. procura speciale, comporterà il respingimento dell’istanza.
Ultimo aggiornamento: 29/07/20