Visure-Certificazioni-Bollatura
Novità sul rilascio dei certificati
Secondo quanto disposto dall’art. 15 della legge n.183 del 12 novembre 2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, le Pubbliche Amministrazioni (ad es. Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Agenzia delle Entrate) ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono validi ed utilizzabili dal privato solamente nei rapporti con un altro privato.
Pertanto, sui certificati è riportata la dicitura che esplicita tale vincolo: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il certificato che non abbia tale dicitura è considerato nullo.
Per conoscere stati e qualità del privato, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi hanno due possibilità: ottenere i dati direttamente dalle Amministrazioni che le possiedono oppure richiedere al privato di compilare una dichiarazione che riporti i dati richiesti (autocertificazione). Le Amministrazioni procederanno successivamente alla verifica della veridicità delle informazioni autocertificate.
A chi rivolgersi
Ufficio
Certificazioni e visure
Tel.: 0522/796205-206
Fax: 0522-796370
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Ultimo aggiornamento: 20/08/12