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Come si fa

Chiunque può richiedere l'accesso generalizzato, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Questa nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (PA) può avvenire infatti anche in assenza dell' interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti (accesso documentale). A differenza del diritto di accesso procedimentale (o documentale), che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela solo il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato; l’accesso civico generalizzato si estende, infatti, a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

L'istanza non va motivata. Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l'oggetto della richiesta, e va accertata l'identità del richiedente.

È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati e, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza, si può opporre. L'opposizione va motivata.

Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Relazioni Esterne oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@re.legalmail.camcom.it

Tempi e scadenze

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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