Cos'è
È il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È riconosciuto a tutti i cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. (art. 22 Legge 241/90).
Si può accedere a tutti i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione che abbiamo forma di documento amministrativo e che non siano sottratti all’accesso ai sensi della Legge 241/90 art. 24 e da quanto previsto dal Regolamento Camerale in materia di accesso alla documentazione amministrativa.
Per accogliere la domanda di accesso sono considerati elementi indispensabili: il nome e cognome del richiedente, titolo in base a cui viene presentata la richiesta (es. sig. Mario Rossi in veste di partecipante al concorso X), la motivazione della richiesta, i riferimenti precisi per individuare il documento che si vuole visionare, l'interesse concreto ed attuale alla visione del documento.
Il Responsabile dell'ufficio competente, ricevuta l'istanza, l'esamina, controllando che non ci siano irregolarità (in tal caso ne chiederà la regolarizzazione entro 10 gg. dal ricevimento); all'interessato sarà comunicato in un primo momento l'avvio del procedimento e successivamente, in caso di accogliemento, sarà fornita copia della documentazione richiesta.
Qualora l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta individui eventuali controinteressati (cioè tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dall’esercizio dell’accesso da parte di terzi vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), dovrà dare loro comunicazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso.
Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, questi soggetti possono presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso.
Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i cittadini, singoli e associati, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi che vantino un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza ed alle informazioni contenute in atti pubblici.
Come si fa
L'interessato deve presentare richiesta (formulata su apposita modulistica o su carta intestata del richiedente) e inoltrarla alla Camera di Commercio; alla richiesta dovrà essere allegata una copia di un documento di identità valido. La richiesta di accesso può essere presentata anche da una persona diversa dal richiedente purché sia in possesso di delega dell'interessato e copia di documento di identità del delegato e del delegante.
Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Relazioni Esterne oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@re.legalmail.camcom.it
Costi
Qualora la richiesta preveda il rilascio di copie autentiche di documenti dovrà essere scontata l'imposta di bollo di € 16,00 nella misura di 1 marca da bollo ogni 4 facciate scritte.
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, il procedimento di accesso formale deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (farà fede la data di arrivo della domanda).
La Camera di Commercio potrà rispondere alla richiesta di accesso positivamente, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo l’accesso ai documenti oppure negativamente, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni (in tal caso la richiesta si intende automaticamente respinta).
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso presso la Camera di Commercio, la stessa si intende respinta.In caso di diniego espresso o tacito all’istanza di accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia Romagna - sede di Parma - entro 30 giorni dalla formazione del silenzio rigetto o dal provvedimento di rifiuto.