D. Lsg. 33/2013 Art. 35, c.3

"...omissis...
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."



Decertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione: Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre ad altre pubbliche amministrazioni.

I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno verificare, acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati.

Misure Organizzative e disposizioni transitorie: Come indicato nella Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011, nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'art. 58 del D. Lgs. N. 82/2005, le amministrazioni certificanti titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere, entro 30 giorni, alle richieste di informazioni da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi procedenti, ai sensi dell'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda i dati del Registro delle Imprese e del REA in possesso della Camera di Commercio di Reggio Emilia, che le amministrazioni procedenti non siano in grado di acquisire o controllare autonomamente attraverso il portale VerifichePA, le suddette amministrazioni possono inoltrare richiesta di informazioni, ai sensi citato art. 43 del D.P.R 445/2000, indirizzandola a:

- Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia - Piazza della Vittoria n. 3 - U.O. Certificazioni, protesti, ambiente e tutela della proprietà intellettuale;
- attraverso P.E.C. all'indirizzo cciaa@re.legalmail.camcom.it
 - oppure fax al numero 0522/433750 indicando come oggetto: "richiesta informazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011".

Nella richiesta dovrà essere indicata in maniera chiara, oltre ai soggetti e ai dati di interesse, anche la finalità della richiesta (aggiudicazione appalto, stipula contratto, controlli a campione, etc). In risposta alle richieste verrà, di norma, rilasciata una visura storica dell'impresa oggetto dell'informazione. Non verranno rilasciate informazioni puntuali su fallimenti, altre procedure concorsuali e "vigenza", in quanto tali informazioni possono essere desunte dalla lettura della visura storica.
Su indicazione dell'Unioncamere, in via cautelativa ed in attesa di conoscere quali siano i soggetti titolari della qualifica di "gestori di pubblici servizi" autorizzati a richiedere alle Camere di Commercio di garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 183/2011, la Camera di Commercio di Reggio Emilia si limiterà, in linea generale, all'erograzione del servizio gratuito alle sole Pubbliche Amministrazioni.
Per informazioni: bollatura@re.camcom.it oppure 0522/796205-236

Stop al rilascio dei certificati camerali con dicitura antimafia: Dal 13 febbraio 2013, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218/2012, che ha abrogato il DPR 252/1998 e ha modificato il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), la Camera di Commercio non può più, in alcun caso, rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia, né ai privati né alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi procedenti. A tal proposito, é stato chiarito dal competente ministero che, pur in assenza dell'attivazione della "Banca dati unica nazionale della documentazione antimafia" le "Amministrazioni richiedenti dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice" e non più agli uffici del registro delle imprese, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252".

Altre informazioni accessibili via web: Il sistema camerale mette a disposizione, in libera consultazione ed a titolo gratuito, i dati identificativi dell'impresa, attraverso il portale nazionale del Registro delle Imprese, accessibile all'indirizzo http://www.registroimprese.it/  . Per il dettaglio delle informazioni ottenibili attraverso il portale si prega di prendere visione delle condizioni d'uso.
Il portale consente anche una navigazione georeferenziata interattiva, nonchè l'elaborazione di elenchi.
Tutte le informazioni ivi contenute sono tratte dal database nazionale dei Registri delle Imprese.
Si ricorda inoltre che é possibile per le pubbliche amministrazioni stipulare specifici accordi con Infocamere, attraverso la pagina Enti Locali del sito www.registroimprese.it  , per l'accesso diretto a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati camerali, anche al di fuori del Registro delle Imprese, come ad esempio le Visure Protesti.
Inoltre, al fine di dare attuazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui all'art. 73 del D. Lgs 82/2005, per le sole Pubbliche Amministrazioni all'interno di detto sistema, è già possibile interrogare gratuitamente la banca dati dei Registri delle Imprese di tutta Italia dal sito http://www.impresainungiorno.gov.it/  .

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