A chi si rivolge
Tutte le imprese che, esercitate in forma individuale o societaria, svolgono una attività artigiana.
Tali imprese, se in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato) hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese artigiane, tenuto presso la CCIAA (art. 3 Legge Regionale 1/2010).
I requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane dell'Emilia-Romagna sono quelli stabiliti dalla legge-quadro nazionale (legge n. 443/1985). Per tutte le imprese – con la sola eccezione delle SRL pluripersonali – l'iscrizione è obbligatoria: se ricorrono i presupposti ed i requisiti per l'acquisizione della qualifica artigiana, l'impresa non può scegliere di non iscriversi all'Albo. La sussistenza dei requisiti è condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione dell'impresa nell'Albo.
In ogni caso, l'iscrizione nell'Albo – il cui scopo è di sancire l'acquisizione dello status giuridico di impresa artigiana – si aggiunge e non si sostituisce all'iscrizione nel Registro Imprese. Tutti gli imprenditori artigiani, dunque, individuali o societari, sono contemporaneamente:
> iscritti nel Registro Imprese, nella sezione o nelle sezioni di competenza;
> iscritti nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane;
> annotati nella sezione speciale del Registro Imprese, in quanto artigiani (l'annotazione si sostanzia nell'inserimento, all'interno della posizione anagrafica dell'impresa, degli estremi di iscrizione all'Albo);
> inseriti, in qualità di titolari di impresa, soci partecipanti al lavoro o collaboratori familiari di imprenditori artigiani, negli elenchi previdenziali dell'INPS.