Modalità costituzione
Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, del 29 marzo 2021 n. 2643, in accoglimento del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato e in riforma della sentenza del TAR Lazio n.1004/2017, è stato annullato il D.M. 17 febbraio 2016 e dunque non è più possibile per le Camere di Commercio accettare pratiche di costituzione di srl start up con atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale quale forma alternativa all’atto pubblico tramite notaio. Pertanto l'unica modalità di costituzione attualmente ammessa è con atto pubblico presso il notaio.
Per l’iscrizione nel R.I. di una nuova società con contestuale richiesta di iscrizione nella sezione speciale “Start up” si consiglia di seguire le istruzioni indicate da pagina 8 a pagina 12 della Guida.
Per l’iscrizione nella sezione speciale “Start up” di una società già costituita, occorre presentare una domanda per via telematica tramite gli applicativi Comunica Starweb o Comunica Fedra (o programma equivalente).
Occorrerà compilare il modello S2, valorizzando tutti i campi delle informazioni del riquadro 32 “START UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”.
Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice 027.
I codici da 028 a 033 sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione, e vanno tutti obbligatoriamente compilati, anche in caso di non possesso (es. “nessuna relazione professionale con università o centri di ricerca”).
Alla domanda andrà allegato il “Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti” in formato pdf/A – 1B – 2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30.
N.B. qualora non già denunciato in precedenza, è obbligatorio compilare il campo relativo all’indirizzo del sito internet (riquadro 5 del modello S2).
Modulo per la Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo
Per la procedura di iscrizione e per gli allegati da produrre consultare questo indirizzo
Si consiglia di leggere la Guida da pagina 12 a pagina 16
Aggiornamento delle informazioni e Mantenimento dei requisiti per l'iscrizione
Dopo l'iscrizione, le startup innovative:
- hanno l'obbligo di aggiornare o confermare le informazioni previste dall’art. 25 D.L 179/2012, c.12 mediante l’inserimento nel profilo dell’impresa inserito nella piattaforma informatica almeno una volta l’anno in corrispondenza dell’adempimento successivamente segnalato, nonché di trasmettere una pratica telematica di aggiornamento delle informazioni all'ufficio del Registro delle imprese secondo le indicazioni contenute nella Guida a pag. 18.
- devono attestare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine è portato a 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione) presentando apposita domanda all'ufficio del Registro delle imprese mediante Comunicazione Unica secondo le indicazioni contenute nella Guida a pag. 19.
Si riepilogano di seguito i passaggi necessari per un corretto invio della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up/ PMI innovative:
- Deposito del bilancio di esercizio (entro 30 giorni dalla data di approvazione);
- Aggiornamento/conferma del profilo personalizzato della start up /PMI innovativa sulla piattaforma startup.registroimprese.it (da effettuarsi dopo il deposito del bilancio e prima dell’adempimento al punto successivo);
- Pratica di Comunicazione Unica da trasmettere all'ufficio del Registro Imprese nel rispetto della tempistica più sopra ricordata.
Si precisa che per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione. Ad esempio ove la società tenuta all’adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2019 il 28 agosto 2019, dovrà depositare l’attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di legge entro il 27 settembre 2019 (30 giorni dall’approvazione del bilancio) dopo aver aggiornato il proprio profilo nella piattaforma startup.registroimprese.it.
Si deve rilevare che il deposito del bilancio d’esercizio rappresenta una condicio sine qua non per la presentazione agli uffici del registro delle imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. Tra i requisiti confermandi ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall’approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell’approvazione assembleare del bilancio. Il preventivo deposito del bilancio consente al Registro delle imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione di cui al comma 15.
Alla pratica telematica di mantenimento dei requisiti andrà sempre allegato il "Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti” in pdf/A con sottoscrizione digitale, codificandolo con il codice documento D30.