Cos'è
Imprese di autoriparazione: proroga del termine per la riqualificazione meccatronica al 05/01/2024
La legge 122/92 disciplina l’attività di autoriparazione intesa come manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).
L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Non rientrano nell’attività di autoriparazione
- le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, l’attività di applicazione pellicole su autovetture (c.d. “car wrapping”) e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione
- l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina
- l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali ambulanze, camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli
- la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.