Requisiti per l'esercizio dell'attività
- maggiore età
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione. Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico:
- il titolare;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d’opera;
- il familiare collaboratore;
- l’institore;
Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l´attivita`;
- titolo di studio a carattere tecnico-professionale ed un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante presso impresa operante nel settore
- aver frequentato con esito positivo positivo (Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento) un apposito corso regionale teorico-pratico seguito da almeno un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante, presso impresa operante nel settore;
- aver esercitato l´attività alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante per almeno tre anni, tale ultimo periodo si riduce ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività ma diverso da quello di cui al punto 2).
L'art. 6 della L. 5 gennaio 1996, n. 25 prevede inoltre una disposizione particolare per i soggetti che erano iscritti nel registro ditte come imprese di autoriparazione e che tuttora esercitano tale attività, e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato la suddetta attività. In tali casi viene riconsciuto come requisito l'aver esercitato l'attività di riparazione veicoli per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della L. 122/1992 in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte in Camera di Commercio (Registro Ditte o Albo Artigiani).
Con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 lettera d) punto 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25.12.2008 - aveva abolito l'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92. Ora l'art. 39 del D.l. 5/2012, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 35/2012, ha previsto la definitiva soppressione a livello nazionale del requisito dell'idoneità fisica per avviare l'attività di autoriparazione.