Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • superiore a 10 milioni di euro.

L'iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti.

Infatti all'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita.
Il DM 221/2003 prevede che la variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
L'art. 72 del D.lgs. 59/2010 entrato in vigore l'8 maggio 2010 si limita ad escludere l'adempimento previsto dal D.p.r. 342/1994 presso l'autorità di P.s., nel caso di soggetti (e per i loro addetti ) che abbiano presentato la Dichiarazione di inzio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA ai sensi dell'art. 17 del legge 57/2001.
A partire dal 31/07/2010 la Dichiarazione di inizio attività viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di inizio attività(S.C.I.A.) in seguito alla modifica dell'art. 19 della Legge 241/1990 effettuata con Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010.

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