Classificazione dell'attività di impiantista
L'attività di impiantista può essere svolta in forma artigiana ove ricorrano i requisiti di cui alla L. 443/1985 ed il Responsabile Tecnico deve essere il titolare (o un socio prestatore d'opera) come previsto dagli artt. 2, 4 della stessa legge e può essere iniziata dal giorno della presentazione della pratica all'ufficio competente completa e corretta, corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente (la data di inizio dell'attività deve quindi corrispondere a quella di presentazione della pratica-Scia).
Sono soggette all’applicazione del DM 37/2008 le imprese che intendono svolgere l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si considera a partire dal punto di consegna della fornitura, ossia a valle del contatore.
Gli impianti sono classificati come segue:
A) Elettrici:
> impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
> impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
> impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
B) Elettronici:> impianti radiotelevisivi;
> antenne;
> impianti elettronici in genere.
C) Riscaldamento:
> impianti di riscaldamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
> impianti di climatizzazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
> impianti di condizionamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
> impianti di refrigerazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali).
D) Idraulici: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
E) Gas: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
F) Ascensori: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
G) Antincendio: impianti di protezione antincendio.
L’attività di installazione di impianti da parte dell’impresa richiedente può iniziare dal momento in cui viene presentata la denuncia di inizio attività al R.I., completa della corretta documentazione.