REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

I requisiti tecnico-professionali del DM 37/2008, prevedono il possesso in capo al responsabile tecnico dell’impresa di uno fra i seguenti requisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta;

oppure

b) diploma di maturità o di qualifica conseguito al termine di una scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività impiantistiche presso un Istituto statale legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, tale periodo è ridotto ad un anno per le sole attività di cui alla lettera d;

oppure

c) titolo od attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, tale periodo è ridotto a due anni per le sole attività di cui alla lettera d;

oppure

d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’ apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Per espressa disposizione normativa, le prestazioni lavorative alle lettere b), c), d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, del socio e dei collaboratori familiari.
Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate per un periodo non inferiore a sei anni. Tale periodo è ridotto a quattro anni per le sole attività di cui alla lettera d.

IL RESPONSABILE TECNICO

L’esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso dei requisiti tecnico -professionali “da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.
Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.
Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”; riferendosi con ciò alla “necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa”.
> È possibile rivestire la figura di responsabile tecnico per una sola impresa;
> La figura di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
> Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno;
> Il responsabile tecnico è necessariamente una persona fisica immedesimata con l’impresa e non può quindi essere un ente collettivo.

Le forme di immedesimazione attualmente consentite sono le seguenti:
> Titolare;
> Socio accomandatario di sas (al contrario il socio accomandante non soddisfa i requisiti di immedesimazione);
> Socio di snc (anche senza legale rappresentanza);
> Amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza);
> Dipendente (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time);
> Collaboratore/coadiuvante familiare;
> Procuratore/institore;
> Somministrazione di lavoro (figura introdotta con la L. Biagi);
> Lavoro ripartito (figura introdotta con la L. Biagi).

Non possiedono invece i presupposti dell’immedesimazione le seguenti figure contrattuali:
> il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.);
> il contratto di collaborazione a progetto (CO.PRO.);
> il lavoro intermittente (figura introdotta con la L. Biagi).

Questa pagina ti è stata utile?