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Come si fa

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C22

NOTA BENE: La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volumi di affari (art.1, c.2, lettera a), L. 82/94 e art. 33 D.M. 7/7/1997, n. 274) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle PP.AA. secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria

Le attività di:

  • pulizia
  • disinfezione
  • disinfestazione
  • derattizzazione
  • sanificazione

sono disciplinate dalla L.25/1/1994 n. 82, che prevede il rispetto di specifici requisiti economico-finanziari, di onorabilità e tecnico-professionali. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione dal 1/2/2007 non sono soggette al possesso dei requisiti professionali (art. 10, comma 3, D.L. 31/1/2007, n. 7).

Cosa serve

La modulistica da utilizzare è unicamente quella adottata dalla Regione Emilia Romagna  con Delibera Num. 438 del 26/03/2018

Requisiti di onorabilità (Indicati nella modulistica SCIA) - Impresa individuale: Devono valere per il titolare o per chi è preposto all'esercizio dell'attività - Società: Devono valere:

  • per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo
  • per il/i socio/i accomandatario/i per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni (l'assenza di protesti viene verificata, altresì, anche relativamente ai soci accomandanti di S.A.S.)
  • per gli amministratori per le società di capitali e le cooperative

In caso di variazione di compagine societaria / cariche sociali va allegato il Dichiarazione sostitutiva antimafia.

Requisiti tecnico-professionali: (Solo per le imprese che svolgano attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione): Deve essere posseduto da un responsabile tecnico appositamente individuato che non può essere un consulente o un professionista esterno uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente e svolgimento di un periodo di esperienza qualificata nello specifico campo di attività (4° livello), di almeno tre anni
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992 al D.M. 37/2008 alla Legge 82/1994

Tempi e scadenze

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

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