Le imprese che intendono svolgere l'attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane devono avere i seguenti requisiti:

1) di onorabilità; 2) di capacità economico-finanziaria; 3) di capacità tecnica ed organizzativa, di cui all'art. 2 comma 2 del D.m. 274/1997, e si intendono posseduti con preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti di cui al punto seguente; 4) tecnico-professionali, sono richiesti solo per le attività corrispondenti alle lettere c), d) ed e) cioè disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

Sono quelli previsti dall'art. 2 della L. 82/1994, devono essere posseduti:

  • nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
  • nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Le imprese interessate possono esercitare l'attività in oggetto e richiederne l'iscrizione solo se nei confronti dei sopraindicati soggetti:

  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
  • non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs. 159/2011, e non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");
  • non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti, di cui all'art. 2 del D.m. 274/1997, si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
  • iscrizione all'Inps e all'Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
  • sia titolare di un conto corrente bancario o postale

L´esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico (o preposto alla gestione tecnica) in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente (per i nati fino al 1951 conseguimento della licenza elementare; per i nati dal 1952 al 1984 frequenza di almeno otto anni di scuola ovvero il conseguimento del diploma di scuola media inferiore; per i nati dal 1985 la frequenza di almeno nove anni di scuola) e svolgimento di un periodo di lavoro di almeno tre anni in imprese del settore in qualità di dipendente qualificato, collaboratore familiare, amministratore, socio partecipante o titolare di impresa;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche).

Il preposto alla gestione tecnica, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, deve essere il titolare dell'impresa (socio amministratore per le società di persone, amministratore per le società di capitali o cooperative) oppure un dipendente con rapporto di lavoro subordinato, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'institore-procuratore e l'associato in partecipazione.
Perchè i requisiti posseduti dal preposto siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere fra il primo e la seconda un "rapporto di immedesimazione", a tal fine il preposto deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi della stessa.

Sono considerati immedesimati:

  • titolare di ditta individuale, familiare collaboratore;
  • il dipendente con raportio di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
  • socio di s.n.c., socio prestatore d'opera, socio accomandatario;
  • amministratore di società di capitali;
  • Institore-procuratore;
  • prestatore di lavoro somministrato, di lavoro ripartito (tipologie contrattuali previste dalla D.lgs. 276/2003).

Inoltre il preposto alla gestione tecnica può rivestire tale qualifica solo per una impresa, deve trattarsi di persona fisica (sono esclusi gli enti collettivi).

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.


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