Riconoscimento delle qualifiche professionali estere e dei titoli di studio

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Il decreto sopracitato disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
Per qualifica professionale deve intendersi quella certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.
Possono richiedere il riconoscimento tutti i cittadini italiani, appartenenti all’U.E. o extra comunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni. l riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale i soggetti hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste all’ordinamento italiano.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è competente per le seguenti attività:
- installazione di impianti
- autoriparazione
- pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
- agente di affari in mediazione
- agente e rappresentante di commercio
- mediatore marittimo
- spedizioniere
- commercio all'ingrosso
- estetisti
- acconciatori
Per informazioni e per consultare la documentazione necessaria per queste attività collegarsi al sito Ministero dello Sviluppo Economico
Ottenuto il riconoscimento, occorre presentare la domanda di iscrizione/denuncia di inizio attività al Registro Imprese, documentando di essere in possesso:
- del decreto di riconoscimento
- della lettera ricevuta dal Ministero competente
Diverso dal riconoscimento professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'UE.
Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi.
In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.
- gli Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre–universitari;
- le Università per le Lauree;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per i titoli di Dottorato.