DIRITTI DI SEGRETERIA:
Per ogni Libro previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, di cui viene chiesta la bollatura è dovuto un diritto di segreteria di € 25,00 per qualunque tipologia di libro.
Per il Registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) il diritto di segreteria dovuto è di € 10,00 per ogni 500 pagine o frazione.
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA FORFETARIA (per S.p.A., S.A.p.A., s.r.l., Società Consortili per Azioni o a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere, le aziende speciali e consorzi fra enti territoriali costituiti ai sensi della legge 142/90 sostituita dal D.lgs. 267/2000), professionisti, enti pubblici economici.
L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Le misure della tassa sono:
- € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90
- € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Il versamento va effettuato
- per l’anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Ufficio IVA nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.
- per gli anni successivi, entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione “Erario”, utilizzando il codice tributo 7085. Pertanto le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale versamento deve essere esibita la ricevuta dell’anno precedente.
Ai sensi della nota 3 dell’articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. N. 641/1972, approvata con D.M. del 28/12/1995, tale versamento va effettuato entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente.
Poiché l’importo della tassa dipende dall’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni del capitale sociale deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.
In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è dovuta la tassa non essendo richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.
Per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti si prega di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
La documentazione attestante l’avvenuto pagamento va allegata al modello L2.
TASSA ORDINARIA (per imprese individuali, società di persone, società cooperative e società cooperative a responsabilità limitata, mutue assicuratrici, G.E.I.E. e consorzi ex art. 2612 c.c., società estere, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, altri Enti tra cui gli Enti morali, professionisti, società in liquidazione ordinaria).
Il versamento ammonta a € 67,00 (D.L. n. 7 del 31/01/2005) per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione. Può essere effettuato sul c/c postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – bollatura e numerazione libri sociali o con marche tassa concessione governativa da applicare sull’ultima pagina numerata. Se il versamento è effettuato tramite c/c postale il tagliando attestazione va apposto sull’ultima pagina del libro da bollare.
SOCIETA' TRASFORMATE: Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell'imposta in via ordinaria (€ 67,00 per ogni libro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfettaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione. Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfettario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.
ESENZIONI
Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:
- Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ai sensi del comma 27/bis della tabella di cui all’allegato B 8 del D.P.R. 642/72 e del comma 8 dell’art. 10 del D. Lgs. 460 del 4/12/1997, sono ONLUS di diritto:
- Gli organismi di volontariato di cui alla L. 266 dell’11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
- Le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell’8/11/1991
- I consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
- Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987.
Nel caso di bollatura dei libri delle ONLUS, ai fini dell’esenzione occorre allegare al modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, unitamente a copia di un suo documento d’identità, nella quali dichiari per quale motivo l’organizzazione rientra tra le ONLUS e ha diritto di godere del relativo regime fiscale agevolativo.
La dichiarazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in quanto verificabili in visura. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 27 bis Tabella B del D.P.R. 642/72 .
- Le associazioni e le fondazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti detta iscrizione e che l’associazione non ha scopo di lucro.
- Le società e le Associazioni sportive dilettantistiche purché iscritte nel Registro on-line del CONI www.coni.it. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 13-bis D.P.R. 641/1972.
- Registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per atto di autorità (art. 23, nota 1, D.P.R. 641/72) in quanto la vidimazione è effettuata in forma semplificata e non ai sensi dell’art. 2215 c.c.
- Libri e Registri la cui natura è prevista da leggi tributarie (registri IVA e registri fiscali in genere) (art. 23, nota 1 D.P.R. 641/72).
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione di un quarto della tassa di concessione governativa (art. 147, c. 2, lett.f, .R.D.1165/38) che ammonta , quindi ad € 16,75 per libro o registro, ogni 500 pagine o frazione.