Le schede tecniche di identificazione dei sottoprodotti (art. 5, comma 6, decreto Min. Amb. 13 ottobre 2016, n. 264) sono vidimate dalla Camera di Commercio competente con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico (art. 190 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
La competenza territoriale della Camera di Commercio fa riferimento all’ubicazione dell’unità locale interessata alla produzione/utilizzo del sottoprodotto.
Come si fa
Le schede tecniche d’identificazione dei sottoprodotti devono essere presentate per la vidimazione prima del loro utilizzo e devono recare la numerazione progressiva delle pagine
Le schede tecniche a modulo continuo o su carta formato A4 devono essere accompagnate da un apposito frontespizio (fac-simile) e devono riportare, su ogni pagina, le seguenti indicazioni:
- denominazione e codice fiscale dell’impresa
- dicitura: “Scheda Tecnica identificazione sottoprodotto”
- indirizzo dell'impianto di produzione
- autorizzazione/ente rilasciante
- data di rilascio dell'autorizzazione
- numerazione progressiva per blocchi di pagine
Costi
Diritti di segreteria: € 25,00
Non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria