Iscrizione a ruolo - Cartelle esattoriali
IMPORTANTE: a causa del notevole afflusso di richieste di verifica, in seguito alla notifica del ruolo anno 2018 e 2019, in precedenza sospesa a causa della pandemia per Covid 19, il riscontro da parte dell'Ufficio richiede attualmente un tempo maggiore. Le richieste saranno comunque evase il prima possibile, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle stesse.
Nei casi di tardivo e omesso versamento è irrogata una sanzione amministrativa mediante iscrizione diretta a ruolo, senza preventiva contestazione.In seguito all'emissione del ruolo, l'Agente della Riscossione notifica una cartella di pagamento nella quale vengono evidenziati, nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”, i seguenti codici tributo:
- 961 per il diritto annuale;
- 962 per la sanzione;
- 992 per gli interessi, calcolati al tasso legale, fino alla data di emissione del ruolo.
A seguire del “dettaglio degli addebiti” sono riportati tutti i recapiti dell’Ufficio a cui rivolgersi perinformazioni e/o richiesta di riesame del ruolo in autotutela, nonché le informazioni per presentarericorso. La cartella deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.
PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO: si precisa che l'art. 31 del D.L. 31/05/2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n.122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte , con l'utilizzo del modello unificato di pagamento f24 (codice tributo RUOL) NON E' APPLICABLE IN CASO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL DIRITTO ANNUALE.
Inoltre con nota n. prot. 19342 del 5/2/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che le disposizioni previste dai commi 618-624 dell'art.3 della legge di stabilita' 2014 NON si applicano ai ruoli emessi per il diritto annuale.
Il contribuente, dopo i chiarimenti dell'ufficio, e nel caso in cui ritenga comunque illegittima o infondata la cartella, può presentare alla Camera richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di richiesta di sgravio con memorie difensive.
La richiesta deve essere presentata tramite l’apposito modulo, scaricabile dal sito, e inviata VIA PEC all’indirizzo indicato sul modulo stesso (cciaa@re.legalmail.camcom.it): alla domanda devono essere allegate le prime quattro pagine della cartella di pagamento e i titoli giustificativi del versamento o altra documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni.
La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.
E' possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso, con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 18 D.lgs. 546/92, deve essere notificato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia mediante invio telematico all’indirizzo PEC : cciaa@re.legalmail.camcom.it
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tribunale Provinciale esclusivamente in modalità telematica. Per poter eseguire il deposito del ricorso e degli altri atti processuali è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria.