L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, che consente al contribuente, entro determinati termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purchè le violazioni non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione ridotta, da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale, è pari a:

  • 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro 30 giorni dalla data di scadenza ordinaria del pagamento;
  • 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza ordinaria del pagamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonchè al pagamento degli interessi moratori.
Gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

  • A decorrere dall'1/1/2008 e fino al 31/12/2009 il tasso legale è pari al 3% annuo (D.M. 12 dicembre 2007 - articolo unico)
  • A decorrere dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2010 il tasso legale è pari al 1% annuo (art. 1 D.M. 4 dicembre 2009)
  • A decorrere dall'1/1/2011 il tasso legale è pari al 1,5 % annuo (D.M. 07/12/2010)
  • A decorrere dal 1/1/2012 il tasso legale e' pari al 2,5% (D.M. 12/12/2011)
  • A decorrere dal 1/1/2014 il tasso legale e' pari al 1% annuo (D.M. 12 dicembre 2013 ministero dell'economia e delle finanze)
  • A decorrere dal 1/1/2015 il tasso legale e' pari allo 0.5% annuo
  • A decorrere dal 01/01/2016 il tasso legale è pari allo   0,2% annuo
  • A decorrere dal 1/1/2017 il tasso legale e' pari al 0,1% annuo (Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016 , G.U. 14/12/2016)
  • A decorrere dal 1/1/2018 il tasso legale e' pari allo 0,3%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/12/2017)
  • A decorrere dal 1/1/2019 il tasso legale e' pari allo 0,8%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/12/2018)
  • A decorrere dal 1/1/2020 il tasso legale e' pari allo 0,05%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2019) 
  • A decorrere dal 1/1/2021 il tasso legale e' pari allo 0,01%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11/12/20)
  • A decorrere dal 1/1/2022 il tasso legale e' pari allo 1,25%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/12/21)
  • A decorrere dal 1/1/2023 il tasso legale e' pari al 5%  annuo (Decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/12/22)

 Ravvedimento operoso

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati cumulativamente su modello F24 compilando la sezione ICI ed altri tributi locali (cod. ente RE), utilizzando i seguenti codici:

  • Tributo: cod. 3850, indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto;
  • Interessi per omesso o tardivo versamento: cod. 3851, indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto;
  • La sanzione per omesso o tardivo versamento: cod. 3852, indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto.
Normativa di riferimento

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