In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, al “Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con

Deliberazione di Consiglio n. 16 del 12 dicembre 2005.

Per omesso pagamento è da intendersi il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato.

Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.

La Camera di Commercio, in attuazione al Regolamento emesso con Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 e alla nota n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Mise nelle predette ipotesi di violazione, applica le rispettive percentuali minime di sanzione e nello specifico:

  • la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento;
  • la sanzione dal 30% nei casi di omesso versamento.

Alla contestazione si procede tramite iscrizione diretta a ruolo applicando le sanzioni previste. Il ruolo, formato e reso esecutivo, viene consegnato ad AgenziaEntrate-riscossione Spa per la notifica e la riscossione.

Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.

Normativa di riferimento


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