Grazie al costante aggiornamento fornito dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, è possibile fornire le seguenti informazioni, tenendo presente che i documenti richiesti alla Camera di commercio e da questa rilasciati ai fini dell’esportazione NON costituiscono in nessun caso autorizzazione all’export.

Inoltre, la Camera di commercio non può rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla causa di forza maggiore connessa con l’attuale conflitto russo/ucraino, in quanto non si tratta di una competenza delle Camere di commercio agire in questo contesto e, solitamente, le clausole contrattuali prevedono esplicitamente le esclusioni in caso di guerra o di altre particolari cause di forza maggiore. In particolare, nei casi di guerra fanno fede, oltre che le clausole contrattuali, le normative e le restrizioni imposte a livello unionale e internazionale.

Aggiornamento del 19/04/2022

L’Unione europea ha varato in data 8 aprile 2022 il quinto pacchetto di sanzioni verso Russia e Bielorussia che ha effetti in diversi ambiti: - divieti relativi al carbone e altri combustibili fossili solidi; - divieti connessi al trasporto; - estensione dei divieti di esportazione; - estensione dei divieti di importazione; - ulteriori misure economiche e finanziarie; - ulteriori misure sanzionatorie verso persone fisiche e Enti russi.

I dettagli sulle nuove misure e la relativa normativa sono stati pubblicati nella pagina dedicata del portale Worldpass

Aggiornamento del 16/03/2022

Con nota del 2 marzo 2022 n. 99410/RU l'Agenzia delle dogane ha fornito indicazioni sulle misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e dell'Ucraina sia all'importazione che all'esportazione. La nota fa riferimento al contenuto della normativa europea e si sofferma anche sulle deroghe alle restrizioni, le cui condizioni devono, in ogni caso, essere dichiarate dall'esportatore nella dichiarazione doganale, attraverso l'utilizzo di specifici codici riportati nelle tabelle presenti nella nota delle Dogane.

Successivamente è stato emanato il Regolamento(UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia, al quale è seguita la nota integrativa n. 105746/RU del 7 marzo 2022 dell'Agenzia che fornisce indicazioni sulle misure restrittive all'importazione e all'esportazione da e verso la Bielorussia e sulle relative deroghe.

Vale la pena segnalare che le Dogane hanno dato notizia che tutte le ultime restrizioni disposte verso i paesi coinvolti sono state integrate nella Banca dati TARIC, dove per ogni voce doganale interessata possono essere verificate le relative informazioni aggiornate.

Nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni dell'Unione, le Dogane precisano che la mancata applicazione dei regolamenti (UE), concernenti misure restrittive nei confronti di determinati paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€, oltre la confisca dei beni oggetto del reato.

Viene, inoltre, raccomandato agli esportatori di consultare puntualmente la banca dati TARIC e di attenersi alle indicazioni fornite, monitorando costantemente anche il portale ADM nella sezione dedicata alla crisi russo-ucraina, per seguire l’aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell’evolversi della crisi in corso.

Le Dogane precisano inoltre che le misure adottate o in corso di adozione per assicurare l’applicazione delle sanzioni emesse potranno portare ad un incremento dei controlli doganali sulle merci provenienti o dirette in particolare verso le zone coinvolte nella crisi.

Alle comunicazioni delle Dogane segue quella dell'Autorità nazionale UAMA n. 6830 del 7 marzo 2022 che dispone con proprio provvedimento la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia. Si realizza, dunque, di fatto lo stop all'export dei beni a duplice uso verso quei paesi per un mese a partire dal 7 marzo. UAMA si riserva di rivalutare la decisione entro il periodo di sospensione stabilito.

Alla luce delle comunicazioni sopra richiamate si precisa che le Camere di commercio, nel rilasciare la documentazione per l'esportazione verso i paesi coinvolti dalle sanzioni, non dovranno operare visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive, né sulla destinazione d'uso delle merci, lasciando agli esportatori l'onere delle verifiche - attraverso la banca dati TARIC - sulla esportabilità dei propri prodotti e la responsabilità delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione doganale, chiamata a vigilare sul rispetto dei divieti di esportazione.

Con due nuovi regolamenti pubblicati in data 15 marzo,l l'UE ha varato un nuovo pacchetto di restrizioni nei confronti della Federazione russa. Si tratta del Regolamento di esecuzione UE n. 2022/427 del 15 marzo 2022 che amplia l'elenco delle persone, entità ed organismi soggetti a misure restrittive e del Regolamento (UE) n. 428 del 15 marzo 2022 che aggiorna l'elenco dei beni che non possono essere esportati verso la Federazione Russa. Sono previste restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica; stop anche all’export di beni di lusso; tra gli altri: caviale e tartufi, vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità, profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), tappeti e arazzi, perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria orologi ed altro. L'elenco allegato al Regolamento (UE) N. 428 declina in dettaglio tutti i beni che non possono essere esportati.

Per ulteriori informazioni contattare l’U.O. Estero dell’Ente camerale - commercio.estero@re.camcom.it

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni.

In questo contesto è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. La notizia è al link seguente: Conflitto russo-ucraino: creata alla Farnesina una speciale casella di posta elettronica per le imprese – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Inoltre si segnala che il prossimo 21 marzo si terrà un incontro con il MAECI sul tema dell'assistenza - in questa fase critica - alle imprese che esportano verso Russia, Bielorussia e Ucraina.

Qualora riteneste di dover segnalare qualche utile spunto finalizzato ad un'assistenza mirata a facilitare le imprese interessate a quei mercati, l’Unione Italiana delle Camere di commercio a disposizione per ricevere eventuali contributi. Le segnalazioni vanno inviate alla Camera di commercio esclusivamente via e-mail: commercio.estero@re.camcom.it

Considerando che alcune transazioni verso la Federazione russa sono ancora in corso, poiché iniziate prima del conflitto o connesse ad una regolare relazione commerciale sulla quale non impattano le specifiche sanzioni, Unioncamere ha predisposto una dichiarazione da allegare ad ogni singola pratica telematica di richiesta di certificati di origine sulla piattaforma CERT’O.

In tale dichiarazione, a firma del legale rappresentante, deve essere evidenziato che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni disposte dalla normativa dell’Unione europea. A tale proposito, si invita a consultare la parte relativa alle sanzioni, riportata di seguito.

Unioncamere ha recentemente deciso di sospendere in via preventiva, fino a nuove disposizioni, il rilascio dei carnet A.T.A. per la temporanea esportazione di merci con destinazione Federazione russa e Ucraina, a seguito dell’insorgere del conflitto.

Pur nella consapevolezza che ciò sospende per le imprese l’uso di uno strumento di facilitazione del commercio internazionale, non è possibile evitare di assumere tale decisione, in quanto in caso di eventi bellici vengono meno le garanzie cauzionali che sono alla base dell’operatività del sistema ATA.

In più la questione del blocco del sistema swift per alcune banche russe renderà ancora più complesso trasferire denaro da e verso la Russia, mettendo a repentaglio il funzionamento dei pagamenti tra l’ente garante russo e gli altri enti garanti del sistema A.T.A.

Come è facile comprendere, non si tratta in questo caso di una valutazione politica connessa al regime sanzionatorio, ma del venir meno delle coperture finanziarie che sono il presupposto per il corretto funzionamento del regime A.T.A.; mantenere il rilascio dei carnet per quelle destinazioni, con le difficoltà di movimentazione delle merci e in un quadro di relazione generalmente complesso, rischia di aumentare l’esposizione finanziaria di Unioncamere connessa all’uso improprio dei carnet.

In ogni caso, il carnet A.T.A. non è l’unico strumento doganale disponibile per la temporanea esportazione; infatti, in caso di necessità, gli operatori potranno far ricorso alle operazioni doganali di esportazione e importazione temporanea, da effettuarsi direttamente in dogana con i depositi cauzionali richiesti dai Paesi interessati.

Conseguentemente, fino al perdurare del conflitto non si ritiene di poter rivedere questa posizione, ma al contrario potrebbe essere probabile dover rafforzare la cautela, estendendo la sospensione alla Bielorussia, come già attuato da altri Stati europei, qualora le condizioni in quel paese dovessero assumere aspetti di maggiore criticità.

In linea generale, nel caso in cui gli utenti fossero impossibilitati a eseguire le operazioni di riesportazione presso gli uffici doganali dei paesi interessati, la raccomandazione principale è quella di formalizzare – senza ritardi – la reimportazione presso la dogana italiana, o unionale di ingresso, possibilmente entro la data di scadenza del carnet A.T.A., così da prevenire possibili contenziosi, con conseguente successiva richiesta di pagamento dei diritti doganali.

Nel caso in cui i carnet siano restituiti alla Camera di commercio privi delle operazioni di riesportazione e/o reimportazione, la Camera di commercio è tenuta a restituire il carnet all’utente per la regolarizzazione presso la dogana italiana, salvo che sia esplicitamente dichiarato che i beni non abbiano potuto lasciare il territorio estero, fornendo le motivazioni del caso.

Qualora i carnet ATA fossero in procinto di scadere, sarebbe auspicabile emettere un carnet A.T.A. sostitutivo, al fine di portare a termine le operazioni doganali nei tempi stabiliti, da presentare in prima istanza alla dogana italiana per la sua validazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’U.O. Estero dell’Ente camerale - commercio.estero@re.camcom.it



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