Carnet ATA - F.A.Q.

Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6.12.1961, ratificata in Italia con DPR n.2070 del 18.3.1963. Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi:
- materiali professionali
- merci per esposizioni
- materiale pedagogico e scientifico
- campioni
- film
Tali merci sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari. La sigla ATA scaturisce dalle iniziali delle parole francesi ed inglesi Admission Temporaire - Temporary Admission che significano temporanea importazione.
Il documento ATA si compone di una copertina sul cui retro sono indicate tutte le principali informazioni relative al suo corretto utilizzo; di una seconda copertina color verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. Nella prima pagina della copertina verde sono indicati i dati generali indispensabili; nella seconda l'elenco descrittivo delle merci (General list), oggetto dell'agevolazione e nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento. I fogli interni il cui colore cambia a seconda dell'uso a cui sono destinati, sono formati da una parte fissa (detta souche oppure counterfoil) alla copertina verde e da una parte staccabile (volet o voucher). Il volet è trattenuto dalla Dogana e costituisce la dichiarazione doganale mentre la souche fissa fornisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere. Il carnet è stampato in lingua francese e inglese, a volte in inglese e nella lingua del Paese di emissione. Nell'Unione europea, in lingua francese ed inglese.
La richiesta di Carnet va rivolta alla Camera di Commercio competente per territorio. In osservanza alle disposizioni concernenti le procedure del carnet ATA, stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario), l'autorità doganale designa, in ciascun Stato membro, un Ufficio accentratore, incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA (art.458). Il Regolamento (CEE) n.3689/92 del 21.12.1992 aveva stabilito (art.1) la designazione del predetto Ufficio in applicazione dell'art.10 del Regolamento (CEE) n.719/91 e dell'art.13 del Regolamento (CEE) n.2365/91, precisando che "l'autorità doganale di ciascun Stato membro comunica alla Commissione la denominazione e il relativo indirizzo" di detto ufficio.
La Direzione Compartimentale per le contabilità centralizzate, ora S.A.I.S.A. (con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.592/UD del 5.4.2001, il S.A.I.S.A. subentra alla D.C.C.C. a decorrere dal 18.4.2001, conservandone integralmente le funzioni e l'organizzazione) è stata designata quale Ufficio accentratore e il nominativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Serie C, n.215 del 10.8.1993. In base alle Istruzioni di servizio emanate dall'Amministrazione doganale, in data 1.9.1987, il SAISA assume in carico i carnet ATA emessi da Stati extracomunitari e vincolati a merci entrate in territorio italiano, in temporanea importazione, qualora non risultassero appurati entro tre mesi successivi alla scadenza di validità del documento. In particolare, i carnet già presi in carico dalla Dogana di entrata al momento dell'ingresso delle merci in Italia, sono trasmessi in originale al SAISA alla scadenza sopra indicata. Con lo stesso invio viene inoltre richiesto il pagamento dei diritti doganali all'Associazione garante, Unioncamere. All' Ente garante è concesso un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta, per fornire al SAISA la documentazione concernente il regolare scarico del Carnet, cioè la riesportazione della merce fuori del territorio UE. La prova è data, di regola, dal volet di riesportazione, che costituisce uno dei fogli di cui si compone il carnet. Tale documento, allibrato dalla dogana comunitaria di uscita, attesta la riesportazione, e dovrà essere inviato in originale alla dogana italiana che ha sottoposto le merci al regime di temporanea importazione oppure, se scaduti i termini, al S.A.I.S.A.
No. Il Carnet ATA può essere utilizzato per merci che attraversano le dogane dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione ATA, e limitatamente agli utilizzi ed alle modalità consentite da ciascun Paese.
Per consultare l’elenco aggiornata dei paesi aderenti, che si fa seguire, e le rispettive particolarità di utilizzo, visitare la pagina dedicata ai carnet ATA sul sito di Unioncamere nazionale (www.unioncamere.gov.it)
Il rilascio del carnet è subordinato alla presentazione di una domanda, da compilare sull'apposito modulo disponibile nel sito internet della Camera di commercio e presso l'Ufficio Estero, e al pagamento di una polizza assicurativa rapportata al valore delle merci. Allo scadere dei dodici mesi il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio.
Il carnet A.T.A. è rilasciato dalla Camera di Commercio per conto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma ed è un documento doganale internazionale che permette di esportare temporaneamente, nei Paesi extracomunitari che aderiscono alla convenzione, merci destinate a fiere, mostre, campioni commerciali e materiali di uso professionale.
Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i Paesi che hanno aderito alla convenzione, enti che sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme richieste.
Le merci coperte dal carnet devono essere reimportate nel paese di provenienza entro dodici mesi (periodo massimo di validità del carnet) e comunque riesportate entro il termine eventualmente imposto dal paese straniero.
Per la Cina e Taiwan sono in uso carnet di formato diverso che, comunque, sono reperibili allo stesso sportello facendone espressa richiesta.
Il carnet A.T.A. può essere utilizzato da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio e da privati o professionisti che risiedono nella provincia.
Non è possibile. In caso di necessità a rimanere in un paese estero per più di un anno, si può però richiedere un carnet sostitutivo. Per tale procedura è necessario rivolgersi all’Ufficio Estero della Camera di commercio. I costi sono pari all’acquisto di un nuovo carnet con relativa polizza cauzionale.
E’ inoltre necessario accertarsi presso la dogana straniera che ha vistato la souche d’importazione, che il carnet sostitutivo sia una prassi accettata, poiché non tutti i paesi prevedono la possibilità dell’utilizzo di un carnet sostitutivo.
La polizza Assitalia, necessaria per ottenere il rilascio di un Carnet ATA è a favore di Unioncamere, ente a livello nazionale garante nel sistema di garanzie internazionali A.T.A. e tutela la stessa Unioncamere nel caso in cui le ditte non rimborsino nei termini stabiliti eventuali diritti doganali addebitati dalle dogane straniere in seguito ad irregolarità nell’uso di un carnet. Tali diritti doganali che Unioncamere anticipa alle dogane straniere, devono comunque essere pagati dalle aziende, pena la sospensione del servizio.
In caso di smarrimento o furto del carnet, per completare le operazioni doganali e permettere così il rientro della merce, occorre che il titolare sporga denuncia alle competenti autorità di Polizia e che questa venga presentata alla Camera di commercio, unitamente alla richiesta di duplicato su carta intestata dell’azienda, firmata dal legale rappresentante.
L’ufficio Estero della Camera di commercio provvederà a rilasciare il duplicato della copertina verde, compilata in modo identico all’originale, completata del numero di fogli necessari per il rientro della merce. Il costo sarà rappresentato solo dal numero dei fogli aggiuntivi necessari.
Il richiedente dovrà spedire il duplicato al corrispondente nel paese dov’è ferma la merce per effettuare l’operazione di riesportazione e reimportazione in Italia entro l’anno di validità del carnet. Dopo tale data, verranno addebitati i diritti doganali.
Se il Carnet non viene utilizzato correttamente, le dogane, attraverso le contestazioni doganali, possono far pagare diritti doganali e tasse di regolarizzazione. I casi più frequenti di errato utilizzo del carnet sono il mancato rispetto della data limite per la riesportazione, oppure la riesportazione dopo la scadenza, oppure la mancata vidimazione del carnet in fase di riesportazione o chiusura del transito.
E’ necessario rivolgersi direttamente agli Uffici Doganali per effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.
Non è necessario. La Comunità Europea costituisce territorio doganale unico, e come tale le merci circolano liberamente. Pertanto, il carnet ATA va utilizzato solo per temporanee esportazioni in Paesi extra-comunitari.
In tale situazione, all’uscita dal Paese estero, la dogana chiederà all’impresa il pagamento dei diritti doganali sulla merce venduta. Al rientro nella Comunità Europea, l’impresa dovrà presentare il carnet alla dogana che aveva effettuato le operazioni di esportazione. Al momento della riconsegna del carnet alla Camera di commercio, è necessario che l’impresa presenti i seguenti documenti:
- fattura di vendita della merce
- bolletta doganale attestante l’esportazione definitiva e le ricevute di pagamento dei diritti dovuti
- souches di reimportazione nella Comunità Europea, con annotazione della trasformazione da esportazione temporanea ad esportazione definitiva per gli articoli rimasti all’estero.