Non è obbligatorio, va presentato solo se lo richiede l’importatore, o da chi sdogana la merce o da una lettera di credito, mentre è sempre obbligatoria la fattura che accompagna la merce.

  • Regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992
  • Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993
  • Circolare ministeriale n. 155/D del 14/06/1996
  • Regolamento CE 459 PE del 23/04/2008 istituente il Codice Doganale Comunitario
  • Guida per il rilascio del Certificati  Comunitari di Origine, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere (nota n.75361 del 26/08/2009)

I Certificati di Origine vengono richiesti per le esportazioni verso i Paesi extra europei.
E’ possibile vedere i Paesi che richiedono i C.O. andando sul sito a cura di Unioncamere  www.schedeexport.it 

No, perché gli uffici possono rilasciare un solo originale per ogni spedizione e più copie in base a quanto previsto dall’art. 49 del Reg. CEE 2454/93, che fa riferimento alla distinzione tra originale e copia del C.O.

Bisogna riemettere la fattura con i dati corretti e richiedere il rilascio di un nuovo C.O. corretto, riportando all’ente camerale i C.O. originali firmati non più validi. Se la correzione è di piccola entità, basta contattare  la Camera di Commercio.

No, perché la compilazione dei Certificati di Origine deve essere effettuata su moduli originali numerati e forniti dall’Ufficio Estero della Camera di commercio di competenza.
Per le imprese interessate, è attivo il servizio di richiesta di C.O. in via telematica, detto CERT’O, di cui si rimanda alla descrizione all’apposita voce sul sito camerale. Tale servizio consente di inviare telematicamente alla CCIAA il C.O. già compilato, che dev’essere soltanto firmato dagli uffici camerali, senza costi aggiuntivi se non quelli di segreteria.
Il plus del servizio è fornito dalla possibilità di aggiungere la domiciliazione presso la propria sede dei C.O. compilati, tramite una convenzione con una società che si occupa della consegna, a costi minimi.

No, a meno che non subiscano trasformazioni sostanziali tanto da modificare la loro struttura di partenza.

L’origine preferenziale è il frutto di un accordo tra due o più Paesi, che permette di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie previste nel quadro di accordi di libero scambio siglati dall’UE con alcuni Paesi terzi, per gli scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti.
In assenza di accordi, si parla di origine non preferenziale, definizione determinata da ogni Paese secondo proprie esigenze interne. Si parla di origine non preferenziale quando il prodotto è internamente ottenuto in un determinato paese e quindi un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo, oppure quando il processo produttivo coinvolge due i più paesi, per cui il paese dove c’è stata l’ultima trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
La certificazione dell’origine preferenziale compete alle Autorità doganali (EUR1, ATR1, FORM A), quella dell’origine non preferenziale alle Camere di Commercio (con i C.O.).

La persona che può firmare il certificato di origine è quella che in azienda ha poteri di firma per atti amministrativi, con firma depositata presso l’Ufficio Estero della Camera di Commercio territorialmente competente.

Occorre innanzitutto riemettere la fattura con i dati corretti e richiedere il rilascio di un nuovo C.O. corretto, comunicando alla CCIAA gli estremi del C.O. non più valido perché, ad esempio, con indirizzo di destinatario errato.

E’ possibile, ma oltre alla documentazione solitamente richiesta per il C.O. è necessario presentare una richiesta scritta e motivata dello speditore, nella quale viene espressa la necessità di avere il C.O. della merce venduta a suo tempo, copia della bolla di esportazione, dichiarazione della ditta reggiana  che a fronte della fattura presentata non è mai stato richiesto alcun C.O., il C.O. debitamente compilato con l’aggiunta nella casella 5, della seguente dicitura “CERTIFICATO  DI ORIGINE RILASCIATO A POSTERIORI”.

Nella casella 2 compare prima la ragione sociale e l’indirizzo dell’acquirente diretto (purché non sia italiano) e poi del destinatario finale; entrambi devono comparire anche in fattura. E’ possibile riportare nella casella 2 del C.O. anche solo il destinatario finale.

Ci si può avvalere della norma di cui agli artt.41-46 del Regolamento CEE n. 2454/93 (cioè ai pezzi di ricambio viene attribuita la stessa origine della macchina a cui fanno riferimento e che è stata precedentemente esportata).
Occorre compilare la seguente dichiarazione sia nella casella n.6 del C.O. che sul retro del foglio rosa:
“A norma degli artt. 41-46 Reg. CEE 2454/93 gli articoli  descritti nel presente certificato costituiscono parti di ricambio essenziali e sono destinati alla manutenzione del macchinario/apparecchio/veicolo…………………………….precedentemente esportato ed accompagnato da certificato di origine n……………. del …………………… rilasciato da …………………………….”.

E’ necessario sporgere denuncia presso le autorità competenti. Solo presentando la denuncia di smarrimento è possibile richiedere l’emissione di un nuovo certificato di origine in sostituzione di quello smarrito.


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