Visti per l’estero - F.A.Q.

Questo documento è richiesto da alcuni paesi extracomunitari ed attesta che la merce esportata ha libera circolazione sia nell'Unione Europea che all'estero.
L'attestato è rilasciato a seguito di richiesta scritta su carta intestata dell’azienda, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, come da modello scaricabile dalla pagina modulistica estero sul sito camerale. Alla richiesta deve essere allegata copia di fatture recenti di vendita dei prodotti per i quali è richiesto l'attestato.
L'attestato è rilasciato entro due giorni dalla richiesta.
Sì, ed in questo caso specifico nell’attestato di libera vendita risulterà che l’azienda effettua la libera vendita e commercializzazione in Italia dei prodotti elencati nel certificato stesso, dietro presentazione di un certo numero di copie di fatture di vendita in Italia negli ultimi tre mesi e di un elenco dei principali clienti italiani.
La Camera di commercio può vidimare con visto di “Conformità firma” oltre che le fatture di esportazione, anche autodichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle ditte iscritte al Registro Imprese della camera di Commercio.
L’Ufficio camerale può apporlo su documenti originali o copie autentiche) emessi da un Organismo o un Ente ufficiale (quali ad esempio ASL, Istituti nazionali di certificazione, ecc.). Occorre presentare il documento con una fotocopia per la CCIAA
E’ la legalizzazione di firma del funzionario camerale, richiesta da alcuni Consolati è Ambasciate estere in Italia, specie dei paesi Arabi. Consiste nell’autentica della firma del funzionario camerale che ha firmato il documento per l’estero (in genere C.O. o in una fattura) e viene effettuata da funzionari camerali autorizzati.
In alcuni casi, per i documenti a valere per l’estero, può essere richiesta l’apposizione della Apostille, da richiedersi alla locale Prefettura.
Ulteriori informazioni si possono reperire sui siti della Prefettura e del Ministero degli Affari Esteri.