Pratiche telematiche: irricevibilità, annullamento, sospensione, rimborso diritti di segreteria e imposta di bollo

Presentano i seguenti tassativi ed unici errori, che in parte si sovrappongono ed in parte di affiancano alle casistiche indicate nel D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 10, per le quali dovrebbe sussistere già un controllo automatico finalizzato al respingimento già da parte del sistema informatico:
- incompetenza territoriale;
- mancanza sulla distinta di ogni e qualsiasi firma digitale ritenuta necessarie dalla legge o dai regolamenti;
- mancanza del codice fiscale;
- numero REA non collegato al codice fiscale dell’impresa già iscritta;
- non corrispondenza file Fedra alle specifiche tecniche approvate dal MISE;
- mancanza della dichiarazione di incarico resa dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340
- mancanza nel prepagato delle somme necessarie a titolo di diritti di segreteria e bolli, comprensivo del caso in cui la pratica sia pervenuta con importo inferiore al dovuto (per errata indicazione da parte dell’utente), ma al momento della verifica camerale manchino somme nel prepagato per integrazione.
Nelle suddette ipotesi, il procedimento camerale non viene nemmeno avviato.
Non viene pertanto tenuto in considerazione né il contenuto della pratica né la sua scadenza, ciò anche agli eventuali fini sanzionatori: in altre parole, il respingimento della pratica in questo momento comporta l’impossibilità di bloccare il decorso del termine di presentazione dell’istanza, a qualsiasi fine.
In caso di irricevibilità della pratica, i diritti di segreteria potranno essere rimborsati o riaccreditati integralmente all’utente.
Potrà essere rimborsato anche il diritto annuale, sempre attraverso formale richiesta di rimborso
Qualora non si rientri in una delle ipotesi di pratica irricevibile, la pratica è considerata ricevibile e verrà pertanto istruita. Qualora la pratica non risulti corretta in tutti i suoi aspetti, gli errori potranno essere sanati o meno.
In queste eventualità, poiché l’istruttoria camerale è già stata avviata, non sarà più possibile in alcun modo restituire somme all’utente, anche se questi dovesse chiedere l’annullamento della pratica stessa .
Si ricorda, in tema di sanabilità / insanabilità, che tutti gli allegati alle pratiche Comunica devono essere in formato PDF/A, come da disposizioni nazionali: la mancanza di questo formato, non garantendo una conservazione a norma della documentazione, comporterà la sospensione della pratica, ed eventualmente il suo successivo rifiuto in mancanza di regolarizzazione.
Di seguito si evidenziano alcuni esempi di pratiche da considerarsi RICEVIBILI NON SANABILI:
- mancanza documento di riconoscimento necessario per l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/00);
- mancanza di permesso di soggiorno (o permesso di soggiorno scaduto) ove necessario;
- mancanza SCIA camerale o SCIA non firmata;
- mancanza della SCIA non camerale (fino alla completa attivazione dei SUAP sul territorio reggiano), e contestuale mancanza degli estremi di identificazione;
- SCIA respinta dall'Ente competente;
- mancanza dell’atto da iscrivere / depositare richiesto per normativa;
- atto di cui non è prevista l’iscrizione o il deposito;
- l’attività denunciata non è attività economica d’impresa
- pratiche con denuncia di evento futuro;
- pratica identica già presentata ed evasa;
- bilanci non approvati;
- atti di cui non è prevista l'iscrizione o il deposito (ad es., bilanci non approvati).
Nei casi evidenziati di non sanabilità, a differenza di quelli di irricevibilità, l’istruttoria viene comunque avviata, e, anche se poi la pratica dovesse essere rifiutata in quanto non iscrivibile per errori diversi da quelli essenziali che avrebbero determinato il respingimento immediato della pratica senza istruttoria (irricevibilità), i diritti di segreteria ed i bolli saranno trattenuti.
Solamente il diritto annuale, qualora fosse stato già pagato, potrà essere riaccreditato / rimborsato sempre attraverso formale richiesta
Qualora le somme per il diritto di segreteria (ad esclusione quindi dell'imposta di bollo) indicati dall'utente, ed accreditati all'Ente attraverso il sistema telematico gestito dalla società InfoCamere secondo una procedura “a posteriori”, risultino inferiori a quelle dovute sulla base delle tabelle ministeriali, sussiste, da parte dell'operatore camerale, la possibilità di modificare autonomamente ed in aumento gli importi indicati, sempre che il conto pre-pagato Telemaco sia capiente.
Nella pagina dedicata agli importi, prima dell’invio della pratica (lato utente) è stato infatti inserito l’avviso che avverte che durante l’istruttoria in Camera di Commercio potrebbe essere necessaria una rettifica degli importi dei diritti di segreteria indicati dall’utente se risultassero non conformi a quanto dovuto.
Tale avviso deve essere inteso, e viene inteso, come un’implicita autorizzazione data dall’utente alla Camera per operare eventuali rettifiche nel corso dell’istruttoria.
Le ricevute di protocollo riportano i dati contabili (gli importi del protocollo) in una sezione separata.
Per quanto concerne i rimborsi / riaccrediti dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo (in quanto accreditati all’Ente in misura superiore al dovuto, compresa l’ipotesi di una pratica esente o di una pratica irricevibile), premesso che gli stessi sono dovuti per l’istruttoria della pratica indipendentemente ed a prescindere dall’esito della stessa (iscrizione o rifiuto), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa “anti corruzione” ed alla necessità di “tracciare” tutte le uscite di somme dall’Ente verso terzi, l’unica metodologia che potrà essere utilizzata è quella ordinariamnte prevista dall’Ente per i rimborsi, che potrà comunque subire leggere modifiche derivanti dalla metodologia di pagamento connessa alle pratiche telematiche.
Tale procedura comporta la formale richiesta dell’utente indirizzata all’Ente, tramite modello appositamente predisposto; farà seguito l’istruttoria da parte del funzionario competente, con decisione finale da parte del dirigente.
Si evidenzia che sarà possibile sia il riaccredito diretto sul conto Telemaco del professionista incaricato (dopo le opportune verifiche di corrispondenza) sia il rimborso con indicazione di un IBAN su cui accreditare le somme; in tale ipotesi, si ricorda che l’IBAN deve corrispondere ad un c/c intestato all’impresa: in caso contrario, è necessaria formale delega con autorizzazione dell’impresa stessa.
Analoga procedura verrà utilizzata dall’utente per l’eventuale richiesta di rimborso del diritto annuale pagato a fronte di pratiche irricevibili o non iscritte al termine dell’istruttoria.
L’annullamento di una pratica telematica è ammesso, in linea generale, sia quando è iniziata l’istruttoria, sia prima ancora che sia iniziata qualsivoglia istruttoria.
L'annullamento di una pratica a seguito della richiesta dell'utente, effettuato prima che sia iniziata l'istruttoria, può comportare il rimborso / riaccredito delle somme da parte dell’Ente, relative ai diritti di segreteria, all’imposta di bollo ed all’eventuale diritto annuale accreditati, attraverso le procedure indicate nei paragrafi precedenti.
La richiesta di annullamento della pratica da parte dell'utente, qualora l'istruttoria da parte dell'addetto sia già cominciata, seppur possibile, non comporta invece la restituzione degli importi per quanto riguarda i diritti di segreteria e l'imposta di bollo; il diritto annuale potrà invece essere oggetto di rimborso, sempre attraverso formale richiesta presentata all’Ente.
Per le sospensioni di pratiche, siano esse di iscrizione che di deposito ed delle conseguenti richieste di regolarizzazione si ritiene di uniformare in 5 (cinque) giorni il periodo concesso all’utente per conformarsi a quanto gli viene richiesto o a produrre memorie pertinenti, in esito alla sospensione dell’iscrizione / deposito della pratica e conseguente formalizzazione del pre – rifiuto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel testo attualmente vigente