Sospensione feriale dei termini (dal 01/08 al 31/08) per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi

Il Giudice del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, invertendo il proprio contrario orientamento, seguito per anni da questo ufficio, ritiene che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) sia soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari.
Sulla base della motivazione esposta dal Giudice del Registro delle Imprese nel mutamento d’indirizzo, questo ufficio ritiene che la sospensione feriale dei termini possa applicarsi ad altre fattispecie analoghe regolate dal codice civile, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti atti:
- procedimenti di scissione (art. 2506ter c.c.),
- procedimenti di trasformazione eterogenea (art. 2500novies),
- procedimenti di riduzione del capitale(art. 2306 per le società di persone e art. 2445 per le società di capitali),
- procedimenti di cancellazione (art. 2311 per le società di persone e art. 2492 per le società di capitali),
- procedimenti per l’esclusione del socio di società di persone (art. 2287),
- procedimenti per la revoca della liquidazione (art. 2487ter).
La legge 162/2014 ha disposto che dall’anno 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Esempio: delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 10 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1 agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 21 giorni. I restanti 39 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settempre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione, dal 10 ottobre.