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L’ordinamento normativo prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l’applicazione di sanzioni amministrative, la cui emissione è attribuita ad Organi della Pubblica Amministrazione anziché al Giudice.

Competenza della Camera di Commercio:

La Camera di Commercio esamina i verbali di accertamento di infrazioni amministrative elevati da vari organi di controllo (Registro Imprese, Albo Artigiani, Ufficio Metrico, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.) per la violazione di diverse normative fra cui, a titolo di esempio:
> pubblicità legale delle persone giuridiche;
> registro delle imprese;
> albo imprese artigiane;
> disciplina degli albi e dei ruoli;
> metrologia legale;
> contratti negoziali fuori dei locali commerciali e contratti a distanza;
> impiantistica;
> autoriparazione;
> made in Italy
> l’etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, ecc.)

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non effettuano entro 60 giorni il pagamento in misura ridotta indicato nel verbale di accertamento, quest’ultimo viene inoltrato dall’Organo Accertatore alla Camera di Commercio con un rapporto di mancato pagamento.
L'Ufficio Sanzioni esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato se ne ha fatto espressa richiesta, e alla fine emette un provvedimento che può essere:
> ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, che può andare dal minimo al massimo edittale;

> ordinanza di archiviazione.

Domande ricorrenti

Accedere al servizio

Come si fa

Per fissare un appuntamento:

Tempi e scadenze

Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.

Casi particolari

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile, entro 30 giorni dalla notifica, fare ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale (art. 6 del D.Lgs. 150/2011), senza necessità di assistenza di un legale.
Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività del procedimento.
Contro l'ordinanza che dispone la confisca può essere proposto ricorso al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica (artt. 13, 19 e 20 della L. 689/1981, e art. 6 del D.Lgs. 150/2011)

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