Verbale di accertamento e/o sequestro
Quando si riceve un verbale di accertamento si può:
- pagare la sanzione entro 60 giorni nella misura ridotta indicata nel verbale; il regolare pagamento costituisce acquiescenza ed estingue la violazione senza ulteriori atti e conseguenze nei confronti del sanzionato;
oppure
- presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio entro 30 giorni, chiedendo – motivatamente – l'archiviazione del procedimento oppure la riduzione della sanzione.
I termini (30 o 60 giorni) decorrono dalla contestazione immediata della violazione o dal momento della legale conoscenza del verbale.
Un verbale di contestazione può, in determinati casi, essere accompagnato da un verbale di sequestro.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.
Contro il sequestro si può proporre opposizione, con le stesse modalità degli scritti difensivi.
Come e dove presentare gli scritti difensivi e/o opposizione al sequestro
E' sufficiente presentare una domanda in carta semplice, secondo il fac-simile presente in calce a questa pagina , indirizzata a:
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Ufficio Sanzioni
Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 REGGIO EMILIA
É anche possibile consegnare a mano gli scritti difensivi presso l’Ufficio.
Negli scritti difensivi e/o istanza di dissequestro occorre indicare:
- nome e cognome o ragione sociale del trasgressore;
- indirizzo completo e riferimenti per eventuali contatti (e-mail, fax, telefono, ecc.);
- numero e data del verbale e organo che l'ha emesso, ed eventuale copia dell’atto;
- esporre chiaramente i motivi di contestazione del verbale, indicando se si chiede l'annullamento del verbale o la riduzione della sanzione;
- nel caso di opposizione al sequestro occorre richiedere il dissequestro dei beni sequestrati, indicandone le ragioni;
- data e firma - (N.B.: se gli scritti non sono presentati di persona dall’interessato presso l’Ufficio, oppure in formato elettronico con firma digitale, è necessario allegare copia di un documento d’identità in corso di validità).
Si possono allegare gli atti e i documenti utili per chiarire la propria posizione.
Gli scritti difensivi possono contenere la richiesta, facoltativa, di essere sentiti personalmente.