Cos'è
L’omissione o il ritardo nella presentazione della Comunicazione Unica ai fini dell’iscrizione, modificazione dei requisiti artigiani e cancellazione nell’Albo delle Imprese Artigiane dà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:
EVENTO
| IMPORTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA |
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Iscrizione | € 500,00 in quanto, ai sensi dell’art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 250,00) ed il terzo del massimo ( € 2.500,00) previsto dall’art.3, c.3, della L. Regionale n. 1/2010 per ogni soggetto obbligato |
Modificazione dei requisiti artigiani e Cancellazione per cessazione attività/perdita dei requisiti artigiani | € 333,33 in quanto, ai sensi dell’art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 200,00) ed il terzo del massimo ( € 1.000,00) previsto dall’art.4, c.2, della L. Regionale n. 1/2010 per ogni soggetto obbligato |
Inoltre deve essere aggiunto all’importo di ogni singolo verbale la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica (Deliberazione di Giunta n. 72 del 27/05/2017)
I legali rappresentanti di imprese artigiane che omettono di presentare all'Albo delle Imprese Artigiane la Comunicazione Unica ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione entro 30 giorni dall'evento (N.B.: con l’entrata in vigore della L. Regionale n. 1/2010 non è più previsto il termine differito di 30 giorni dall'iscrizione dell'atto al Registro delle imprese per gli atti societari assoggettati a tale obbligo).
La sanzione viene irrogata al titolare, in caso di impresa individuale, o a tutti i legali rappresentanti in carica al momento della violazione, in caso di società; in quest'ultimo caso il verbale è notificato, per l'importo corrispondente al totale degli obbligati principali, anche alla società, che è tenuta al pagamento in alternativa – non in aggiunta – alle persone fisiche.
Ai sensi della L. 689/1981, nonché della normativa sulla riservatezza dei dati personali, i verbali di accertamento sono sempre notificati solo ed esclusivamente agli obbligati principali e ad eventuali obbligati in solido; sono escluse notifiche o comunicazioni ai soggetti che hanno curato la trasmissione della pratica.
Costi
Dal momento della legale conoscenza del verbale (ossia dal ricevimento della notifica o dalla scadenza dei 10 giorni di compiuta giacenza postale), l'obbligato ha 60 giorni per effettuare il pagamento attraverso modello F23 (il cui fac-simile è allegato al verbale) presso gli istituti di credito, gli uffici postali o il concessionario di riscossione tributi. Una volta effettuato il pagamento è opportuno trasmetterne l'attestazione di pagamento, anche a mezzo fax, al Servizio Anagrafe e Registri.
N.B.: l’art. 5 della L. 689/1981 stabilisce che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta". Ciò significa che qualora vi siano più persone tenute per legge all’adempimento omesso o ritardato gli importi sopra indicati non si suddividono fra gli obbligati, ma si moltiplicano per il loro numero, rispondendo ciascuno per l’importo previsto."
Rimborsi: qualora vengano effettuati pagamenti di somme non dovute è possibile chiederne il rimborso alla Camera di Commercio compilando l'apposito modulo (disponibile in calce a questa pagina) ed allegando il modello F23 indebitamente pagato.
Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) dall’accertamento del ritardo/omissione l'ufficio provvede a notificare il verbale di accertamento di infrazione amministrativa alle persone obbligate all'adempimento (è esclusa la notifica presso terzi se non nei casi previsti dalla legge).
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
È possibile entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del verbale, presentare all'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Reggio Emilia scritti difensivi in carta libera, nonché chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione.