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Per tutti gli atti od eventi per i quali il Codice Civile o le leggi speciali dispongano la denuncia, la comunicazione (dal 01/04/2010 mediante lo strumento di trasmissione della Comunicazione Unica) o il deposito al Registro delle Imprese o al R.E.A., il ritardo o l'omissione dell'adempimento nel termine prescritto da parte delle persone su cui grava l'obbligo dà luogo a sanzione amministrativa pecuniaria come da tabella riassuntiva degli importi in misura ridotta irrogati in sede di verbale di accertamento d'infrazione amministrativa.

Inoltre deve essere aggiunto all’importo di ogni singolo verbale la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica (Deliberazione di Giunta n. 72 del 27/05/2017)

A chi si rivolge

Chiunque omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi al Registro delle Imprese o al R.E.A. essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni (amministratore, sindaco, liquidatore, rappresentante degli obbligazionisti, procuratore, ecc.) rivestite in una società o in un consorzio, nonché in tutti i casi in cui la legge impone obblighi di iscrizione o denuncia a soggetti che non rivestono funzioni in società o consorzi (imprenditori individuali, notai, legali rappresentanti di enti pubblici iscritti al Registro delle Imprese, ecc.).
Il verbale è notificato, per l'importo corrispondente al totale degli obbligati principali, anche all'eventuale obbligato in solido (società o consorzio nel caso l'infrazione sia stata commessa da un legale rappresentante), che è tenuto al pagamento in alternativa – non in aggiunta – alle persone fisiche.

Costi e vincoli

Costi

Dal momento della legale conoscenza del verbale (ossia dal ricevimento della notifica o dalla scadenza dei 10 giorni di compiuta giacenza postale), l'obbligato ha 60 giorni per effettuare il pagamento attraverso modello F23 (il cui fac-simile è allegato al verbale) presso gli istituti di credito, gli uffici postali o il concessionario di riscossione tributi.
N.B.: l’art. 5 della L. 689/1981 stabilisce che " Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta".

Ciò significa che qualora vi siano più persone tenute per legge all’ adempimento omesso o ritardato gli importi sopra indicati non si suddividono fra gli obbligati, ma si moltiplicano per il loro numero, rispondendo ciascuno per l’importo previsto."

Rimborsi:

qualora vengano effettuati pagamenti di somme non dovute introitate dalla Camera di Commercio è possibile chiederne il rimborso compilando l'apposito modulo ed allegando il modello F23 indebitamente pagato.

Tempi e scadenze

Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) dall’accertamento del ritardo/omissione l'ufficio provvede a notificare il relativo verbale alle persone tenute all'adempimento (è esclusa la notifica presso terzi se non nei casi previsti dalla legge).

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: è possibile entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del verbale, presentare all'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Reggio Emilia scritti difensivi in carta libera, nonché chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione.

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