A differenza del sistema delle sanzioni tributarie, le sanzioni amministrative derivano dal sistema penale; la legge prevede quindi che le persone siano responsabili ciascuna per l’intera sanzione, con responsabilità in solido della società.

Perché la responsabilità per la sanzione dipende dal possesso della rappresentanza legale (per l’ordinaria amministrazione), mentre l’istituto della delega non priva i deleganti del potere di agire per le operazioni delegate, e più in generale del dovere di vigilare sulla corretta esecuzione degli adempimenti da parte del delegato.

La delega riveste importanza quindi essenzialmente nei rapporti privati fra delegato e deleganti poiché qualora il primo non esegua correttamente l’incarico, i deleganti potranno agire nei suoi confronti per i danni causati dall’inadempimento.

O quello intestato alla società, oppure tutti quelli intestati agli amministratori.

La società è infatti obbligata in solido con tutti gli amministratori, ed il relativo verbale corrisponde alla somma di quelli delle persone, quindi il pagamento dell’importo totale da parte della società libera i singoli amministratori e, viceversa, il pagamento di tutti gli amministratori libera la società.

La sanzione colpisce tutti coloro che avevano il dovere di fare l’adempimento omesso o ritardato, ossia tutti quelli ne avevano il potere. A seconda della natura giuridica della società e dei poteri attribuiti alle singole persone possono quindi rispondere della sanzione anche i consiglieri di società di capitali, i soci di società di persone ed anche i procuratori.

No.

L’obbligazione solidale della società è prevista dall’art. 6 della L. 689/1981 solo per violazioni commesse da propri rappresentanti o dipendenti, non quindi dai sindaci che non rientrano in nessuna delle due categorie.

Per le sanzioni relative all’Albo Artigiani è possibile richiedere direttamente alla Camera di Commercio il rimborso sia della sanzione che delle spese (dedotto l’aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi) utilizzando lo specifico modulo ed allegando la documentazione richiesta.

Per le sanzioni relative al Registro Imprese la Camera di Commercio rimborsa (dedotto l’aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi) le spese di notifica di propria competenza (cod. tributo ARET) lo specifico modulo

Il rimborso della sanzione (cod. tributo 741T), in quanto introitata dall’Erario (capitolo 2301, capo 8), deve invece essere richiesto all’Agenzia delle Entrate.

Per le sanzioni relative al R.E.A. la Camera di Commercio rimborsa sia la sanzione sia le spese del procedimento (dedotto l’aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi) presentando domanda su specifico modulo

No.

Il ravvedimento operoso è un istituto tributario non applicabile alle sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio in base alla L. 689/1981.

No.

A differenza delle sanzioni di Albo Artigiani e Registro Imprese, per le quali la legge consente il pagamento in misura ridotta dell’importo minore fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l’ordinanza-ingiunzione provvede alla graduazione tra minimo e massimo, le sanzioni R.E.A. sono previste in misura fissa. L’importo del pagamento in misura ridotta corrisponde pertanto sempre ad un terzo di quanto sarà applicato in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione.

Il minimo non è mai applicato nel verbale come pagamento in misura ridotta nelle sanzioni del Registro Imprese e dell’Albo Artigiani.

La legge infatti non concede alcuna discrezionalità nella determinazione dell’importo del verbale, che corrisponde a quello inferiore fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo (art. 16, L. 689/1981), poiché la funzione del pagamento del verbale costituisce definizione immediata della pratica senza entrare nel più complesso esame di merito della violazione.

Per le sanzioni R.E.A.  vedere la domanda "E' possibile la graduazione delle sanzioni R.E.A.?"

L’importo del pagamento in misura ridotta proposto nel verbale è fissato dalla legge in modo vincolato e non può essere in alcun modo variato.

 È solo possibile, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, presentare scritti difensivi richiedendo l’applicazione di una sanzione inferiore.

L’Ufficio competente valuterà le argomentazioni delle difese e, qualora ricorrano fondati motivi, potrà ridurre l’importo della sanzione; nel caso invece in cui le motivazioni non siano accoglibili, la sanzione verrà maggiorata (come in generale in tutti i casi in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta).

Per le sanzioni R.E.A. vedere la domanda "E' possibile la graduazione delle sanzioni R.E.A.?"

No.

Il pagamento in misura ridotta dell’importo indicato nel verbale risponde alla stessa funzione che in campo penale hanno ad esempio il patteggiamento o l’oblazione, ossia l’accettazione immediata della responsabilità a fronte dell’applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e se le difese non sono accolte la sanzione è definita in un importo che in ogni caso non è più ridotto.

No.

Il pagamento in misura ridotta costituisce acquiescenza ed ha la precisa funzione di evitare l’esame della violazione nel merito. Qualora il pagamento avvenga, quindi, non viene effettuata la trasmissione del rapporto di cui all’art. 17 della L.689/1981 all’autorità competente ad emettere le ordinanze, e gli scritti difensivi non sono perciò neppure presi in considerazione.

È possibile, in alternativa, recarsi presso la Camera di Commercio per ottenere un altro fac simile dell’F23 compilato, oppure richiederlo tramite posta elettronica all’indirizzo verbali@re.camcom.it  oppure, più semplicemente, effettuare il versamento con un modello F23 indicando i seguenti codici:

campo 6: "ARE"

campo 9: "PA"

campo 10: anno e numero del verbale

campi 11-12-13 compilare due righe, rispettivamente:

                "741T""sanzione amministrativa" – importo sanzione indicato nel verbale

                "ARET""rimborso spese di notifica""20,00"

Per la compilazione è anche possibile collegarsi alla pagina dedicata alla compilazione del modello F23  presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate  e raggiungibile dall'indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23

È possibile, in alternativa, recarsi presso la Camera di Commercio per ottenere un altro fac simile dell’F23 compilato, oppure richiederlo tramite posta elettronica all’indirizzo verbali@re.camcom.it  oppure, più semplicemente, effettuare il versamento con un modello F23 indicando i seguenti codici:

campo 6: "ARE"

campo 9: "PA"

campo 10: anno e numero del verbale

campo 11: "ARET"

campo 12: "sanzione amministrativa e rimborso spese di notifica"

campo 13: importo totale indicato nel verbale

Per la compilazione è anche possibile servirsi dell’apposita funzione nel sito dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Versamenti/modello_f23/

È possibile, in alternativa, recarsi presso la Camera di Commercio per ottenere un altro fac simile dell’F23 compilato, oppure richiederlo tramite posta elettronica all’indirizzo verbali@re.camcom.it  oppure, più semplicemente, effettuare il versamento con un modello F23 indicando i seguenti codici:

campo 6: "ARE"

campo 9: "PA"

campo 10: anno e numero del verbale, seguito da AA

campo 11: "ARET"

campo 12: "sanzione A.A. e rimborso spese"

campo 13: importo totale indicato nel verbale

Per la compilazione è anche possibile servirsi dell’apposita funzione nel sito dell’Agenzia delle Entrate  http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Versamenti/modello_f23/

No.

La legge non prevede la rateizzazione del pagamento in misura ridotta, ma solo quello dell’Ordinanza-ingiunzione.

Perché il termine quinquennale decorre dalla presentazione della pratica.

Le violazioni relative alla tenuta di Registro Imprese ed Albo Artigiani hanno infatti natura di illeciti omissivi permanenti, poiché il comportamento che si omette (presentazione della pratica) continua ad essere indefinitamente richiesto anche dopo la scadenza del termine a tutela della pubblicità e della trasparenza nei confronti dei terzi.

Il comportamento illecito non si esaurisce quindi con lo scadere del termine assegnato dalla legge per adempiere, ma si protrae finché l’adempimento non viene posto in essere, ed è solo da quel momento che decorre la prescrizione.

No.

Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall’interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. Bisogna però sempre considerare che se gli scritti difensivi sono infondati la sanzione (come in tutti i casi di mancata effettuazione del pagamento in misura ridotta) viene maggiorata rispetto all’importo indicato nel verbale.

No.

Tutte le violazioni relative alla tenuta di Registro Imprese ed Albo Artigiani hanno infatti natura formale, perché tutelano la trasparenza e la conoscibilità da parte dei terzi dei dati delle imprese. Il danno non è mai richiesto perché si possa configurare la sanzione e, nei casi in cui si sia concretamente verificato, costituisce semmai aggravante.

No.

In materia di sanzioni amministrative l’elemento psicologico non ha in generale rilevanza.

Per le sanzioni R.E.A. vedere anche la domanda "E' possibile la graduazione delle sanzioni REA?"

No.

A differenza delle sanzioni di Albo Artigiani e Registro Imprese, per le quali la legge consente il pagamento in misura ridotta dell’importo minore fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l’ordinanza-ingiunzione provvede alla graduazione tra minimo e massimo, le sanzioni R.E.A. sono previste in misura fissa. L’importo del pagamento in misura ridotta corrisponde pertanto sempre ad un terzo di quanto sarà applicato in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione.

No.

La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L’incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall’inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole.

Per le sanzioni R.E.A. vedere anche la domanda "E' possibile la graduazione delle sanzioni REA?"

In conseguenza dell’entrata in vigore della Comunicazione Unica anche all’impresa individuale è stato esteso lo "schema" delle società per quanto riguarda gli obblighi di iscrizione al Registro Imprese potendo detta impresa venire iscritta come inattiva e comunicare in un secondo momento l’inizio attività. Per quanto riguarda quest’ultimo dato (l’attività dell’impresa individuale) esso viene considerato un dato economico-amministrativo da denunciare al REA.(cfr. Circolare Min. Sviluppo Economico n. 3641/C del 24.03.2011). Pertanto in caso di ritardo superiore a 30 gg. verranno applicate due sanzioni: una per "inizio impresa" non comunicata nei termini previsti dal C.C e l’altra per "inizio attività" non comunicata nei termini previsti dalla normativa R.E.A.

Qualora poi si trattasse di impresa individuale artigiana verrà applicata una terza sanzione per non aver richiesto l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane nel termine di 30 gg. previsto da ultimo dalla L.R. n. 1/2010.

In conseguenza dell’entrata in vigore della Comunicazione Unica anche all’impresa individuale è stato esteso lo "schema" delle società per quanto riguarda gli obblighi di cancellazione al Registro Imprese potendo detta impresa restare iscritta come inattiva e comunicare in un secondo momento la fine dell'impresa. 

Pertanto in caso di ritardo superiore a 30 gg. verranno applicate due sanzioni: una per "fine impresa" non comunicata nei termini previsti dal C.C e l’altra per "cessazione attività" non comunicata nei termini previsti dalla normativa R.E.A.

Qualora poi si trattasse di impresa individuale artigiana verrà applicata una terza sanzione per non aver richiesto la cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane nel termine di 30 gg. previsto da ultimo dalla L.R. n. 1/2010.


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