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ll Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha pubblicato in data 27 dicembre 2021 una nuova circolare in tema di proroghe delle patenti, a seguito della proroga dello stato di emergenza e della modifica dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotta dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221. Alla circolare è allegato uno schema di sintesi di tutte le proroghe in vigore per le diverse fattispecie relative a titoli abilitativi, attestati e certificati connessi al trasporto.
La normativa italiana in materia di proroghe dei termini di validità delle abilitazioni alla guida va poi coordinata con la specifica normativa dell'Unione, per cui ne consegue quanto di seguito riportato.
1) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria: 31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022 /scadenza prorogata: 29 giugno 2022
2) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, valgono le seguenti proroghe:
scadenza originaria 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 / scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 / scadenza prorogata 1° luglio 2021
scadenza originaria 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 / scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Si ricorda, inoltre, che tali proroghe non sono applicabili alla patente quale documento di riconoscimento.