Piano Nazionale Transizione 4.0
Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è una delle principali misure su cui si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Il nuovo Piano Transizione 4.0 modifica il pacchetto di agevolazioni previste dal precedente Piano Impresa 4.0, offrendo un grande supporto alle imprese che intendono investire nell’ammodernamento e digitalizzazione dei processi produttivi, nella formazione di competenze e produttività dei lavoratori, nello sviluppo di nuovi prodotti e processi.
L’investimento consiste in circa 13 miliardi di Euro per una misura che riconosce tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
Incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica
Stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica
Attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze
Sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha realizzato due webinar per informare le imprese reggiane sulle opportunità offerte dal Piano Transizione 4.0:
19 gennaio 2022
I crediti d'imposta per chi investe in innovazione: cosa c'è da sapere
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3 marzo 2021
Il Piano Nazionale Transizione 4.0: nuove opportunità per le imprese
Slide pd
Approfondimenti
Per maggiori informazioni sul Piano Nazionale Transizione 4.0 è possibile visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Allegato A legge 11 dicembre 2016, n. 232
Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205