Definizioni e approfondimenti
La mediazione è l’attività svolta da un Mediatore imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo, la conciliazione è il risultato positivo di questa attività che si traduce con un accordo tra le parti.
I recenti provvedimenti (D.L. n. 69/2013 convertito dalla L. n. 98/2013) hanno reintrodotto la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Resta escluso dalla condizione di procedibilità il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La mediazione può avere inizio:
- su iniziativa di parte Mediazione obbligatoria: la mediazione è avviata dalle parti in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010;
- su iniziativa di parte Mediazione volontaria: la mediazione può sempre essere avviata dalle parti su base volontaria, anche a processo già iniziato;
- su invito del giudice (cd. Mediazione delegata o demandata dal giudice): quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice può valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazioni, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti;
- in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria: se il contratto o lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro invita le parti alla presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito della domanda.
La normativa conferma le disposizioni, tuttora in vigore, che prevedono procedure obbligatorie di conciliazione nelle telecomunicazioni (delibera AGCOM n. 173/07/CONS) e in materia di subfornitura (articolo 10 della legge 92/1998) per i quali non trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n. 28/2010, ma continua ad applicarsi la normativa specifica.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’Organismo.