L’istanza può essere redatta utilizzando il nostro modello scaricabile qui

E’ possibile redigere l’istanza in qualsiasi altra forma o formato anche senza utilizzare i moduli dell’Organismo, purché siano rispettati i requisiti contenutistici previsti dal regolamento.
L’istanza è formulata dalla parte che eventualmente dichiara di essere rappresentata e assistita dall’avvocato. La domanda deve essere poi sottoscritta dalla parte e dall’avvocato.

Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare personalmente o, trattandosi di persone giuridiche, a mezzo di un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

La presenza dell’avvocato e sempre obbligatoria nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.,. In questo caso le parti debbono farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo, al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nelle mediazioni facoltative la presenza dell’avvocato non è obbligatoria.

Non è più materia obbligatoria il risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti  ed e' stata aggiunta come materia obbligatoria  il risarcimento derivante da responsabilitià sanitaria (in precedenza era previsto solo quello da responsabilità medica.
Riportiamo di seguito l'elenco delle materie obbligatorie:
Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e successivamente invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Il primo incontro diventa quindi un momento determinante poiché in quella sede le parti e gli avvocati valutano, unitamente al mediatore, se sussistono possibilità per dare corso alla procedura di mediazione.

Viene redatto un processo verbale nel quale il mediatore, dato atto di aver interpellato le parti come previsto dall’art. 8 co.1, semplicemente attesta l’impossibilità di dar corso alla procedura di mediazione e conseguentemente di raggiungere un accordo.
 Con ciò si considera avverata la condizione di procedibilità.

Sì, l'art. 4  del Dl 28/2010 prevede infatti che "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia."

E' nostra opinione che ne' l'Organismo ne' il mediatore possano prendere alcuna decisione al riguardo.
 Si tratta di una scelta della parte, tra l'altro ora spesso assistita dall'avvocato.

E' gratuita (cioè non sono dovute le indennità di mediazioni) se al primo incontro le parti decidono di non procedere con la mediazione (verbale di mancato accordo al primo incontro).
Laddove invece le parti intendano procedere, verranno applicate le tariffe di legge (e ciò a prescindere dal fatto che poi successivamente l'esito della mediazione sia positivo o negativo).
In ogni caso saranno da versare le spese di segreteria per l'avvio della procedura (euro 40,00 + IVA)

Nel caso di mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità) la parte costituita in giudizio che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza gustificato motivo, viene condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio (Art. 8 DL 28/2010)
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere comunque argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'accordo è titolo esecutivo (per l'espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale) se è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. In questo caso NON è più necessaria l'omologazione del Tribunale.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale deve essere omologato.



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