Il procedimento di mediazione
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Al primo incontro e agli incontri successivi le parti partecipano personalmente o, trattandosi di persone giuridiche, a mezzo di un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
Nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., le parti debbono farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo, al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nel caso in cui le parti ed i loro avvocati decidano di non proseguire, il procedimento di mediazione si conclude con un verbale di mancato accordo, sottoscritto dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati secondo quanto previsto dalla legge. Nulla è dovuto per le spese di mediazione, la parte è tenuta a corrispondere solo le spese di avvio.
Se invece, al termine del primo incontro, le parti ed i loro avvocati decidono di iniziare la procedura di mediazione, in esito alla relativa verbalizzazione sottoscritta, le parti devono corrispondere per intero le spese di mediazione prima di iniziare la procedura di mediazione. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte.
Il mediatore conduce gli incontri senza formalità procedimentali, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente; d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
La procedura è disciplinata dal regolamento dell’Organismo di mediazione e le spese dovute dalle parti sono previste dal tariffario.