Indennità del servizio di mediazione
La Giunta Camerale con deliberazione n. 172 del 18 ottobre 2013 ha approvato le nuove tariffe riguardanti le indennità del servizio di mediazione per le mediazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/10, ove è stato reintrodotto l’obbligo di esperire la procedura di mediazione, così come risulta nell’allegato n. 1) ed ha approvato inoltre le nuove tariffe riguardanti le indennità del servizio di mediazione per le mediazioni facoltative, così come risulta nell’allegato n. 2).
Le spese di avvio del procedimento, le spese vive documentate e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome e distinte che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva.
Dal 24 settembre 2014, ai sensi del D.M. 4 agosto 2014 n. 139, le spese di avvio sono stabilite nella misura di:
- € 40,00 più IVA per le liti di valore sino a € 250.000,00;
- € 80,00 più IVA per le liti di valore superiore.
Le spese vive documentate, consistenti nella/e raccomandata/e con avviso di ricevimento da inviare alle parti convenute da parte dell’Organismo di mediazione, sono a carico della parte richiedente la comunicazione stessa.
Le spese di avvio e le spese documentate devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito della domanda, mentre le sole spese di avvio devono essere versate dall’invitato al momento della partecipazione al primo incontro.
Le spese di mediazione vengono corrisposte se, ad esito del primo incontro, le parti si sono espresse positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e prima dell’inizio della stessa.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria