La Camera di commercio verifica, tramite  periodiche ispezioni di un funzionario incaricato dall’Ente camerale, che i Magazzini generali siti in provincia rispondano alle caratteristiche indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico per essere autorizzati ad operare.
In merito, al comma 7 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 147/2012, che si riporta integralmente, vengono dettate novità rilevanti: “Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attività escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4

Per iniziare l’attività di Magazzino Generale, è necessaria una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentare al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO con Comunicazione unica per il tramite del Registro delle Imprese che la trasmette anche allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).
Cauzione: l'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, né superiore ad euro 700.000.

Per informazioni: U.O. TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO giustizia.alternativa@re.camcom.it


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