Cos'è
Ogni strumento metrico ad “omologazione” nazionale, prima di essere prodotto ed introdotto in commercio, deve essere ammesso, con decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, alla così detta Verificazione Metrica .
Ogni strumento metrico ad “omologazione” nazionale, prima di essere prodotto ed introdotto in commercio, deve essere ammesso, con decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, alla così detta Verificazione Metrica .
Per le imprese che intendono ottenere il Decreto di ammissione a verifica metrica nazionale di uno strumento metrico per produrlo e commercializzarlo
Il titolare o legale rappresentante (o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero dello Sviluppo Economico, (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi - Via Sallustiana,53 - 00187 Roma RM - pec: imp.mccvnt.div15@pec.sviluppoeconomico.gov.it) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa (Art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 – D.M. 10/05/1988).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:
a) una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’ammissione (C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – Art. 3 D.M. 10/05/1988 - D.M. 18/05/1989);
b) qualora si tratti di strumenti di tipo interamente meccanico (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989):
b.1) disegni con vista esplosa recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;
b.2) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
c) qualora si tratti di strumenti provvisti di dispositivi elettronici (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/85 – D.M. 18/05/1989):
c.1) quanto riportato ai punti b1 e b.2;
c.2) fotografie a colori delle schede elettroniche;
c.3) schemi circuitali e schemi a blocchi;
c.4) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
c.5) descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
c.6) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
c.7) programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
c.8) relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
c.9) manuale d’uso e di installazione, la cui disponibilità all'atto della verifica è una condizione di procedibilità della stessa;
c.10) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;
d) qualora si tratti di strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989);
d.1) quanto riportato ai punti b) e c);
d. 2) schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da Enti di unificazione nazionali o internazionali. Se l’utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione in parola, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano;
e) rapporto analitico delle prove effettuate a cura della impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio competente per territorio. Il rapporto deve contenere:
e.1) una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
e.2) i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall’O.I.M.L. e da Enti di unificazione nazionali o internazionali;
e.3) una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;
e.4) documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:
e.4.1) la qualificazione professionale del personale addetto;
e.4.2) l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;
e.4.3) la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove;
f) il versamento del 1° diritto, pari a Euro 15,00 (R.D. n. 226 del 12/06/1902).
Ricevuta la domanda, l’Ufficio provvede alla spedizione al Ministero allegando:
1) una dichiarazione dalla quale risulti che almeno un esemplare dello strumento da approvare è, opportunamente vincolato, a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le eventuali ulteriori prove sperimentali (art. 3 D.M. 10/05/1988);
2) copia del versamento del 1° diritto e della relativa ricevuta di pagamento;
3) un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove.
Il Ministero, ricevuta la domanda con la documentazione ed esaurita l'istruzione della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio metrico competente, e per conoscenza all’impresa interessata, il decreto di ammissione a verificazione metrica.
Il fabbricante quindi provvede a preparare tre bozze di stampa del Decreto di ammissione che vengono dall’Ufficio metrico restituite al Ministero unitamente alla sua copia originale, alla copia del versamento del 2° diritto pari ad Euro 15,00 e della sua ricevuta di pagamento.
Il Ministero invia infine all’Ufficio e per conoscenza all’impresa la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa.
Diritti di segreteria: euro 15,00
30 gg. dalla data di arrivo della domanda, per l'inoltro al Ministero
E' ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria
Metrologia legale
Responsabile del Procedimento
Responsabile ad emanare il provvedimento finale
MISE DIV. XV Strumenti di Misura e metalli preziosi
Ultimo aggiornamento
30-08-2022 17:08