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I cronotachigrafi CEE sono strumenti analogici installati negli automezzi pesanti per la registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi.

Su tali apparecchiature possono operare esclusivamente imprese espressamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, a seguito disposizioni legislative che hanno introdotto l’obbligo di immatricolazione di soli veicoli muniti di Tachigrafo Digitale, il Ministero preposto non concede più nuove autorizzazioni per il montaggio e la riparazione dei cronotachigrafi CEE; tuttavia le officine già provviste di autorizzazione ad operare sui cronotachigrafi CEE in corso di validità, possono continuare l’attività nell’ambito della medesima provincia ed a conservare il marchio caratteristico identificativo limitatamente alle operazioni di riparazione; inoltre queste officine non necessiteranno di nuove autorizzazioni in caso di variazioni aziendali qualora dimostrino che tali variazioni si limitano ad elementi non essenziali o comunque nei casi in cui è palese la continuità aziendale sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, dandone pronta comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio che ne curerà l'inoltro al Ministero preposto.


Si indicano dei casi a titolo esemplificativo:

  • l’impresa effettua un trasferimento di sede dell'officina nell’ambito della medesima provincia;
  • l’impresa varia la propria denominazione mantenendo lo stesso numero di iscrizione al Registro imprese.

A chi si rivolge

Alle autofficine che intendono operare sui Tachigrafi Digitali e per quelle già provviste di autorizzazione al montaggio ed alla riparazione dei cronotachigrafi CEE che rientrano in casi similari a quelli esemplificativi a) e b)  

Accedere al servizio

Come si fa

Per le officine già provviste di autorizzazione al montaggio ed alla riparazione dei cronotachigrafi CEE e rientranti nei casi similari a quelli esemplificativi a) e b), occorre presentare una domanda indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico (D.G. per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la Normativa Tecnica –

Divisione VIII - Strumenti di misura e metalli preziosi) nella quale l’interessato, dichiarando di essere iscritto nel registro delle imprese (indicando a tal proposito il relativo numero ed i dati di iscrizione), dovrà descrivere la motivazione dell’istanza e, nel caso di cambio sede, dovrà allegare:

  • una richiesta di verifica a domicilio
  • la pianta dell'officina (solo per i casi a) ) con il disegno indicante la posizione della pista di prova per cronotachigrafi oppure, qualora l'impresa sia in possesso di un banco a rulli omologato, la copia del certificato del laboratorio SINAL, o equivalente, attestante la conformità alla norma "CEE n. 3821/85 del 20-12-85 " del banco a rulli.
Modulistica:

Clicca per scaricare il Modulo Domanda per variazione societaria autorizzazione tachigrafi analogici (CEE)

Tempi e scadenze

Richiesta autorizzazione e adempimenti residuali relativi ai Cronotachigrafi CEE: entro 30 gg. dalla data di arrivo della domanda l'ufficio provvederà all'inoltro della pratica al Ministero Sviluppo Economico.

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