Il protesto è l’atto pubblico con cui l ufficiale (notaio, segretario comunale) constata che il debitore non ha pagato l’assegno o la cambiale o che il trattario non ha accettato la cambiale.

I pubblici ufficiali abilitati trasmettono telematicamente alla Camera di Commercio gli elenchi dei protesti relativi al mancato pagamento di assegni, cambiali accettate e vaglia cambiari levati nel territorio di propria competenza per la pubblicazione nel Registro Informatico dei Protesti.

La Camera di commercio è competente alla tenuta del Registro Informatico dei protesti per la provincia di riferimento, riceve le istanze di cancellazione, rilascia visure e certificazioni relative a tutto il territorio nazionale, anche finalizzate alle richieste di riabilitazione presso il Tribunale.

In alcuni casi i soggetti protestati possono promuovere un ricorso cautelare presso il giudice ordinario ex art. 700 bis del Codice di procedura civile. Qualora il ricorso venga accolto, la Camera di Commercio è chiamata a dare esecuzione alle decisioni del Giudice.

In caso di ricevimento dal Tribunale di un ordine di cancellazione o sospensione, la Camera di Commercio ha l’obbligo di emettere il relativo provvedimento di cancellazione o di sospensione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti tassativamente entro 3 giorni dalla data della notifica.


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