I soggetti protestati nella provincia di Reggio Emilia possono presentare all'ufficio domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti, per cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto, per riabilitazione di soggetti protestati (in riferimento soprattutto ad assegni ed a cambiali pagate da oltre 12 mesi dalla levata del protesto), per levate di protesto erronee e/o illegittime e per annotazioni di avvenuto pagamento
L’istanza di cancellazione consente la cancellazione di un nominativo dal Registro Informatico dei Protesti.
I soggetti legittimati a richiedere la cancellazione sono:
• il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati;
• chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito in caso di illegittima od erronea levata del protesto;
• il debitore protestato e riabilitato con provvedimento del tribunale.
Al termine dell'istruttoria, viene emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione o di reiezione della domanda.
Come si fa
Il protesto è cancellato automaticamente dal Registro Informatico Protesti decorsi 5 anni dalla sua iscrizione.
Prima dei 5 anni, è possibile chiedere la cancellazione del protesto, se ricorrono le condizioni previste dalla legge per le seguenti tipologie di titoli di credito:
- cambiale e tratta accettata
- assegno
E’ possibile richiedere la cancellazione del protesto anche nei casi in cui si ritiene che il protesto sia erroneo o illegittimo. Tale domanda può essere presentata da:
- Soggetto interessato (solo per ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto)
- Ufficiale Levatore
- Istituto di credito
Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi
Cancellazione per avvenuto pagamento oltre 12 mesi a seguito di riabilitazione
Cancellazione di protesti su assegni a seguito di riabilitazione
Cancellazione per levata illegittima o erronea
Annotazione per avvenuto pagamento di effetti cambiari oltre i 12 mesi dalla levata del protesto
Termine per l'emissione del provvedimento: 20 gg dal ricevimento dell'istanza.
Termine per dare esecuzione al provvedimento: 5 gg. dalla data dello stesso.
In alcuni casi i soggetti protestati possono promuovere un ricorso cautelare presso il giudice ordinario ex art. 700 bis del Codice di procedura civile. Qualora il ricorso venga accolto, la Camera di Commercio è chiamata a dare esecuzione alle decisioni del Giudice.
In caso di ricevimento dal Tribunale di un ordine di cancellazione o sospensione, la Camera di Commercio ha l’obbligo di emettere il relativo provvedimento di cancellazione o di sospensione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti tassativamente entro 3 giorni dalla data della notifica.