Annotazione per avvenuto pagamento di effetti cambiari oltre i 12 mesi dalla levata del protesto
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 77 del 12.2.1955 e successive modificazioni, il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine può chiederne l’annotazione sul registro informatico dei protesti.
All’istanza da presentare alla Camera di Commercio, dovrà essere allegato:
- effetto in originale quietanzato (per quietanza si intende timbro di avvenuto pagamento in originale della banca con visto cassiere e data di pagamento) oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore riguardante l'avvenuto pagamento della cambiale di cui si chiede l'annotazione che deve essere quindi identificabile dalla dichiarazione resa dal creditore, a cui va allegata fotocopia del documento di identità valido del firmatario. In caso di furto o smarrimento, allegare il decreto di ammortamento in originale oppure attestazione di costituzione del deposito vincolato di pagamento (vedi modulistica)
- € 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria