Cancellazione di protesti su assegni a seguito di riabilitazione
I protesti di assegni non possono essere cancellati per avvenuto pagamento, come invece è previsto per le cambiali o tratte accettate, e vengono sempre pubblicati nel Registro Informatico dei Protesti anche se sono pagati subito dopo la levata del protesto.
Il debitore protestato può richiedere la cancellazione del protesto levato su assegni solo dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla levata e solo dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione da parte del Tribunale della provincia di residenza.
La riabilitazione viene accordata previa presentazione della domanda dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.
Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti, allegando alla domanda da presentare alla Camera di commercio:
- copia semplice del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale
- € 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione .
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria
Al termine dell'istruttoria, verrà emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione o di reiezione della domanda.
Contro il provvedimento di reiezione può essere promosso ricorso al Giudice di pace della provincia di residenza.
L’istanza può anche essere presentata da persona diversa dall'interessato purchè ad essa sia allegata fotocopia del documento di identità valido del protestato e del presentatore.