Il debitore protestato che esegua entro dodici mesi dalla data del protesto il pagamento della cambiale (o del vaglia cambiario protestato), unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, ha diritto ad ottenere la cancellazione dal Registro dei protesti.

A tal fine l’interessato deve presentare la relativa domanda in marca da bollo (da € 16,00), allegando:

  • effetto in originale quietanzato (per quietanza si intende timbro di avvenuto pagamento in originale della banca con visto cassiere e data di pagamento) oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore riguardante l'avvenuto pagamento della cambiale di cui si chiede la cancellazione che deve essere quindi identificabile dalla dichiarazione resa dal creditore, a cui va allegata fotocopia del documento di identità valido del firmatario. In caso di furto o smarrimento, è necessario allegare il decreto di ammortamento in originale oppure l’attestazione di costituzione del deposito vincolato di pagamento (vedi modulistica) 
  • € 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione.

Modalità per il versamento dei diritti di segreteria

Al termine dell'istruttoria viene emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione protesti o di reiezione della domanda. Gli effetti allegati  in originale  possono essere restituiti all’interessato previa richiesta.

Contro il provvedimento di reiezione è possibile ricorrere al Giudice di Pace competente.

La domanda può anche essere presentata da persona diversa dall'interessato purchè alla stessa sia allegata fotocopia del documento di identità valido del protestato e del presentatore.

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