Cancellazione per avvenuto pagamento oltre 12 mesi a seguito di riabilitazione
Il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto può essere attivato solo dopo che sia stato emesso il decreto di riabilitazione da parte del Tribunale competente.
Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e che non abbia subito ulteriore protesto, trascorso un anno dalla levata del protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione.
La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale della provincia di residenza su istanza dell’interessato, corredata dai documenti giustificativi.
Per ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti l'interessato dovrà presentare domanda alla Camera di commercio allegando:
- copia del decreto di riabilitazione
- Pagamento di € 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione.
Modalità per il versamento dei diritti di segreteria
Al termine dell'istruttoria, verrà emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione protesti o di reiezione della domanda.
Contro il provvedimento di reiezione può essere promosso ricorso al Giudice di pace competente. La domanda può anche essere presentata da persona diversa dall'interessato purchè ad essa sia allegata fotocopia del documento di identità valido del protestato e del presentatore.