I dispositivi di protezione individuale sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere chi li indossa o li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza e sono divisi in tre categorie, a seconda dell’entità del rischio dal quale proteggono.
In attuazione del Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, le Camere di Commercio svolgono attività di vigilanza sui D.P.I. di I^ cat.

I dispositivi di protezione individuale di I^ categoria sono diretti a tutelare la persona da rischi di lieve entità; in questa categoria rientrano i DPI che hanno la funziona di salvaguardare la persona da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili provocate da prodotti per la pulizia;
  • rischi derivanti dal contatto o all’urto con oggetti caldi che espongono a una temperatura non superiore a 50°;
  • fenomeni atmosferici ordinari nel corso di un’attività professionale;
  • vibrazioni e urti lievi che non sono in grado di raggiungere organi vitali e di provocare lesioni permanenti;
  • azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla categoria dei dispositivi di protezione individuale di I^ categoria:

  • occhiali da sole (azione non correttiva);
  • protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, sia per uso privato che per uso professionale;
  • occhiali per il nuoto;
  • maschere da sci;
  • dispositivi di protezione della testa;
  • indumenti di protezione;
  • dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
  • dispositivi di protezione per mani e braccia.

Normativa di riferimento

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