Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni elencate nell’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011 ed è vietato l’impiego delle denominazioni elencate nello stesso allegato per designare altre fibre, sia a titolo principale sia a titolo di radice sia in forma di aggettivo.

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che presentino le caratteristiche seguenti:
• durevolezza;
• essere facilmente leggibili,visibili ed accessibili.

L'etichetta o il contrassegno indicano:
> LA COMPOSIZIONE FIBROSA: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:

  • in lingua italiana;
    • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
    • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;
    • in ordine decrescente di peso. 

> L'EVENTUALE PRESENZA DI PARTI NON TESSILI DI ORIGINE ANIMALE: l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es.pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase " Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare le disposizioni della Legge 1112/66 .
> IL RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO: il codice del Consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati: l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo), il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte. Argomento correlato alla tracciabilità del prodotto é quello dell'origine. Su tale argomento é utile consultare il sito apposito predisposto dall’Agenzia delle Dogane.

Documenti commerciali: le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purchè sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori:

  • Fabbricante e importatore: il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore
    Distributore: all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
    Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

Il Comitato di Filiera Moda di Unionfiliere e la Camera di Commercio di Bologna hanno pubblicato un Manuale per l’etichettatura di composizione dei prodotti tessili; per prendere visione del documento, cliccare qui

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