Verifica periodica strumenti metrici

Il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” ha rafforzato il ruolo di presidio della vigilanza nel settore della Metrologia legale degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio poiché, delegando la verifica periodica esclusivamente alle imprese private (Laboratori ed Organismi di verifica), ha consentito di convogliare tutte le risorse umane e strumentali nell’ambito della sola vigilanza .
Le imprese che utilizzano strumenti metrici per funzioni di misura legali ( cioè la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali) hanno l'obbligo di richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura (che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica nonché l'integrità dei sigilli). Tutti gli strumenti metrici già in uso (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro, terracotta e monouso) devono essere sottoposti a verifica periodica nei seguenti casi:
1) per decorrenza dei termini di validità della verifica precedente ed entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza stessa (Art.4 c.8 Decreto 93/2017);nell'allegato IV al Decreto 93/2017 di seguito riportato, sono elencati i termini previsti in base alla tipologia di strumento
2) a seguito ordine di aggiustamento e/o di riparazioni che hanno comportato la rimozione di sigilli di garanzia anche di tipo elettronico ed entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione (Art.4 c.8 Decreto 93/2017).
Per le nuove immissioni in servizio invece la periodicità è calcolata secondo i termini previsti nell'allegato IV al Decreto 93/2017 di seguito riportato che decorrono dalla data di messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni della data della marcatura relativa al tipo di omologazione dello strumento stesso (Art.4 c.3 Decreto 93/2017).
Gli utilizzatori degli strumenti hanno inoltre l’obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni (Art.8 c.1a Decreto 93/2017) e, ai sensi dell'Art.8 c.1 b-c-d-e Decreto 93/2017, devono osservare le seguenti prescrizioni:
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta.
Il libretto metrologico, per gli strumenti che non ne sono già provvisti, viene rilasciato senza alcun onere in occasione della prima verifica periodica.
I soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica per tutti i casi descritti sono:
-gli Organismi che hanno presentato la SCIA ad Unioncamere in vigenza delle normative abrogate dal Decreto 93/2017 (e che hanno richiesto di operare senza soluzione di continuità) -gli Organismi in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto 93/2017 che presentano la SCIA ad Unioncamere in vigenza del Decreto 93/2017
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde. L’ esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso .
Gli utilizzatori degli strumenti, in merito al citato obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni, devono formulare apposita comunicazione in carta libera, sul modello presente in calce a questa pagina oppure disponibile presso l'ufficio.
Periodicità della richiesta di verificazione in funzione della categoria di appartenenza degli strumenti e dell'ultima verifica effettuata (allegato IV al Decreto 93/2017)
Categoria degli strumenti | Periodicità |
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Strumenti per pesare a funzionamento non automatico | 3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico | Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua | 2 anni |
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione | 2 anni |
Misure di capacità | 4 anni |
Pesi | 4 anni |
Contatori dell'acqua | Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi:10 anni |
Contatori del gas | A pareti deformabili: 16 anni |
Dispositivi di conversione del volume | Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni |
Contatori di energia elettrica attiva | Elettromeccanici: 18 anni Statici: -bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni -media e alta tensione (MT – AT >1000V): 10 anni |
Contatore di calore | Portata Qp fino a 3m3/h |
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati | 3 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Normativa di riferimento:
- Decreto 21 aprile 2017 n. 93 del Ministero dello Sviluppo Economico
- D. LGS. N. 83/2016 Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- D. LGS N 84 Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13